La legge n. 40 del 2004, pur avendo colmato un ingiustificato vuoto normativo nello svolgimento delle pratiche di fecondazione assistita, sembra tuttavia ridurre oltre misura le opportunità pure offerte da questa pratica medica per soddisfare il desiderio di maternità cosciente e responsabile. Accanto ad un precoce riconoscimento della soggettività giuridica a favore del concepito, in deroga a quanto altrove disposto (in particolare dall’art. 1 del cod. civ.), il divieto di procedere ad una selezione genetica preimpianto rappresenta un insuperabile ostacolo all’impiego di tecniche di fecondazione per le coppie portatrici di malattie genetiche (es. talassemia), ancorché sterili ovvero infertili. Coerentemente a quanto già consentito in altri ordinamenti giuridici, sarebbe perciò auspicabile un intervento del nostro legislatore ordinario che, attraverso opportuni aggiustamenti normativi, ponga rimedio alle incoerenze esterne ed interne presenti nella legge n. 40, causa principale di un atteggiamento di rifiuto del precetto proibizionista, come testimoniato dal sempre più diffuso “turismo procreatico” verso i Paesi dotati di una disciplina normativa più permissiva.

La diagnosi genetica nelle pratiche di fecondazione assistita

CHIEFFI, Lorenzo
2006

Abstract

La legge n. 40 del 2004, pur avendo colmato un ingiustificato vuoto normativo nello svolgimento delle pratiche di fecondazione assistita, sembra tuttavia ridurre oltre misura le opportunità pure offerte da questa pratica medica per soddisfare il desiderio di maternità cosciente e responsabile. Accanto ad un precoce riconoscimento della soggettività giuridica a favore del concepito, in deroga a quanto altrove disposto (in particolare dall’art. 1 del cod. civ.), il divieto di procedere ad una selezione genetica preimpianto rappresenta un insuperabile ostacolo all’impiego di tecniche di fecondazione per le coppie portatrici di malattie genetiche (es. talassemia), ancorché sterili ovvero infertili. Coerentemente a quanto già consentito in altri ordinamenti giuridici, sarebbe perciò auspicabile un intervento del nostro legislatore ordinario che, attraverso opportuni aggiustamenti normativi, ponga rimedio alle incoerenze esterne ed interne presenti nella legge n. 40, causa principale di un atteggiamento di rifiuto del precetto proibizionista, come testimoniato dal sempre più diffuso “turismo procreatico” verso i Paesi dotati di una disciplina normativa più permissiva.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11591/228877
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