Nelle due ordinanze rese nel caso delle fabbriche di cellulosa sul fiume Uruguay, la Corte internazionale di giustizia si è rifiutata di concedere le misure provvisorie richieste, in un primo momento, dall’Argentina e, poi, dall’Uruguay in ragione del difetto di un rischio imminente di pregiudizio irreparabile per i diritti delle parti della controversia. Dopo aver analizzato le motivazioni delle due ordinanze, l’autore si impegna a ricostruire la portata delle condizioni dell’urgenza e del pregiudizio irreparabile (periculum in mora) alla luce della giurisprudenza della Corte, la quale dimostra come l’accertamento della loro esistenza nelle circostanze di specie implichi un grado considerevole di accesso al merito della controversia e dipenda dalla natura degli obblighi internazionale asseritamente violati. L’autore esamina poi se l’indicazione di misure provvisorie richieda una valutazione preliminare avente ad oggetto l’apparente fondatezza dei diritti che lo Stato istante cerca di salvaguardare (fumus boni juris). Malgrado l’assenza di posizioni espresse nella giurisprudenza, egli ritiene che già oggi la Corte svolga un tale esame in maniera assai approfondita, essendo l’apprezzamento del fumus necessariamente implicito nella – e dipendente dalla – maniera in cui essa stabilisce l’esistenza della sua competenza prima facie e del periculum in mora, specialmente allorché si tratti della pretesa violazione di obblighi positivi di prevenzione.

Fond du litige et indication de mesures conservatoires: reflexions en marge des ordonnaces de la C.I.J. dans l'affaire des usines de pate à papier

SACCUCCI, Andrea
2008

Abstract

Nelle due ordinanze rese nel caso delle fabbriche di cellulosa sul fiume Uruguay, la Corte internazionale di giustizia si è rifiutata di concedere le misure provvisorie richieste, in un primo momento, dall’Argentina e, poi, dall’Uruguay in ragione del difetto di un rischio imminente di pregiudizio irreparabile per i diritti delle parti della controversia. Dopo aver analizzato le motivazioni delle due ordinanze, l’autore si impegna a ricostruire la portata delle condizioni dell’urgenza e del pregiudizio irreparabile (periculum in mora) alla luce della giurisprudenza della Corte, la quale dimostra come l’accertamento della loro esistenza nelle circostanze di specie implichi un grado considerevole di accesso al merito della controversia e dipenda dalla natura degli obblighi internazionale asseritamente violati. L’autore esamina poi se l’indicazione di misure provvisorie richieda una valutazione preliminare avente ad oggetto l’apparente fondatezza dei diritti che lo Stato istante cerca di salvaguardare (fumus boni juris). Malgrado l’assenza di posizioni espresse nella giurisprudenza, egli ritiene che già oggi la Corte svolga un tale esame in maniera assai approfondita, essendo l’apprezzamento del fumus necessariamente implicito nella – e dipendente dalla – maniera in cui essa stabilisce l’esistenza della sua competenza prima facie e del periculum in mora, specialmente allorché si tratti della pretesa violazione di obblighi positivi di prevenzione.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11591/228276
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