A seguito dei ben noti dissesti finanziari della Cirio e della Parmalat e dei danni derivanti dalla sottoscrizione di obbligazioni emesse dall’Argentina, numerosi risparmiatori hanno agito in giudizio avverso le banche intermediarie delle operazioni finanziarie, poiché i soggetti emittenti non sarebbero stati in grado di ristorarli delle perdite subite. All’attenzione dell’autorità giudiziaria si è posto il problema di quale sia il rimedio esperibile dall’investitore danneggiato dall’inosservanza, da parte dell’intermediario finanziario, degli obblighi informativi caratterizzanti lo svolgimento della prestazione, poiché il legislatore non ha statuito nulla al riguardo, salvo prevedere, all’art. 23, 6° comma, T.U.F., nei giudizi in cui spetti all’investitore il diritto al risarcimento del danno, l’inversione dell’onere della prova a carico dell’intermediario finanziario: quest’ultimo deve dimostrare di aver agito con la diligenza specifica richiesta. La questione è dibattuta e si sono sviluppati due opposti filoni giurisprudenziali, ai fini della risoluzione delle controversie in oggetto. Taluni giudici di merito si sono pronunciati a favore della nullità virtuale del contratto stipulato tra intermediario finanziario ed investitore, assumendo che le regole di condotta che impongono agli intermediari di acquisire e fornire informazioni agli investitori assurgono al rango di norme imperative. Diversamente, altri giudici di merito hanno ravvisato nella violazione degli obblighi informativi un inadempimento del contratto, cui ricollegare rimedi quali il risarcimento del danno e la risoluzione del contratto, qualora ne sussistano i presupposti. Il contributo, delineati gli obblighi informativi degli intermediari finanziari tra pluralità della struttura e violazioni conseguenti ed espressi rilievi critici sulle soluzioni prospettate dal primo orientamento giurisprudenziale di cui sopra, si sofferma analiticamente sulle argomentazioni addotte nella pronuncia dalla Cassazione a Sezioni Unite, nel prediligere il rimedio risarcitorio. In via conclusiva, premesso che alla configurabilità di una responsabilità contrattuale o precontrattuale in capo agli intermediari finanziari consegue unicamente la tutela in via mediata, e non diretta, dell’interesse pubblico e generale al buon funzionamento dei mercati, ci si domanda se siano ravvisabili nel nostro ordinamento ulteriori istituti che possano costituire un deterrente a comportamenti non corretti degli intermediari finanziari.

Violazione degli obblighi informativi degli intermediari finanziari. Tutela del risparmiatore tra rimedi restitutori e risarcitori

D'ALFONSO, Giovanna
2008

Abstract

A seguito dei ben noti dissesti finanziari della Cirio e della Parmalat e dei danni derivanti dalla sottoscrizione di obbligazioni emesse dall’Argentina, numerosi risparmiatori hanno agito in giudizio avverso le banche intermediarie delle operazioni finanziarie, poiché i soggetti emittenti non sarebbero stati in grado di ristorarli delle perdite subite. All’attenzione dell’autorità giudiziaria si è posto il problema di quale sia il rimedio esperibile dall’investitore danneggiato dall’inosservanza, da parte dell’intermediario finanziario, degli obblighi informativi caratterizzanti lo svolgimento della prestazione, poiché il legislatore non ha statuito nulla al riguardo, salvo prevedere, all’art. 23, 6° comma, T.U.F., nei giudizi in cui spetti all’investitore il diritto al risarcimento del danno, l’inversione dell’onere della prova a carico dell’intermediario finanziario: quest’ultimo deve dimostrare di aver agito con la diligenza specifica richiesta. La questione è dibattuta e si sono sviluppati due opposti filoni giurisprudenziali, ai fini della risoluzione delle controversie in oggetto. Taluni giudici di merito si sono pronunciati a favore della nullità virtuale del contratto stipulato tra intermediario finanziario ed investitore, assumendo che le regole di condotta che impongono agli intermediari di acquisire e fornire informazioni agli investitori assurgono al rango di norme imperative. Diversamente, altri giudici di merito hanno ravvisato nella violazione degli obblighi informativi un inadempimento del contratto, cui ricollegare rimedi quali il risarcimento del danno e la risoluzione del contratto, qualora ne sussistano i presupposti. Il contributo, delineati gli obblighi informativi degli intermediari finanziari tra pluralità della struttura e violazioni conseguenti ed espressi rilievi critici sulle soluzioni prospettate dal primo orientamento giurisprudenziale di cui sopra, si sofferma analiticamente sulle argomentazioni addotte nella pronuncia dalla Cassazione a Sezioni Unite, nel prediligere il rimedio risarcitorio. In via conclusiva, premesso che alla configurabilità di una responsabilità contrattuale o precontrattuale in capo agli intermediari finanziari consegue unicamente la tutela in via mediata, e non diretta, dell’interesse pubblico e generale al buon funzionamento dei mercati, ci si domanda se siano ravvisabili nel nostro ordinamento ulteriori istituti che possano costituire un deterrente a comportamenti non corretti degli intermediari finanziari.
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