La decisione d’appello del Tribunale per il Libano nel caso Ayyash solleva importanti questioni di diritto internazionale: il fondamento giuridico e la natura del Tribunale e la possibilità di esercitare il controllo di legittimità sulle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La Camera d’appello, respingendo gli argomenti della difesa degli imputati, rinviene il fondamento del Tribunale esclusivamente nella risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 1757 del 2007 e non già nella ratifica parlamentare. La Camera fa derivare da ciò due conseguenze: non sarebbe necessario considerare le questioni di diritto costituzionale libanese e la Camera stessa sarebbe incompetente a sindacare l’operato del Consiglio di sicurezza per ciò che concerne la creazione di una vera e propria organizzazione internazionale, un unicum nella prassi del Consiglio. Nell’articolo si critica la decisione, mostrando la debolezza degli argomenti della Camera d’appello, anche alla luce di altri precedenti rilevanti in cui diversi organi giurisdizionali hanno operato un controllo di legittimità sulle rispettive risoluzioni istitutive: dal caso Tadic, deciso dal Tribunale per la ex Iugoslavia, alla decisione resa dal Tribunale per il Libano nel caso El Sayed, passando per altri precedenti del Tribunale per il Ruanda, della Corte per la Sierra Leone, e addirittura degli organi giurisdizionali dell’Unione europea. Vengono anche richiamati precedenti di tribunali interni che hanno esercitato un sindacato – diretto o indiretto – sugli atti del Consiglio di sicurezza. Nel complesso, quindi, la dottrina dell’atto politico sembra avviata al declino.

La decisione d'appello del Tribunale per il Libano nel caso Ayyash e il controllo sulla legittimità degli atti del Consiglio di sicurezza

VITUCCI, Maria Chiara
2013

Abstract

La decisione d’appello del Tribunale per il Libano nel caso Ayyash solleva importanti questioni di diritto internazionale: il fondamento giuridico e la natura del Tribunale e la possibilità di esercitare il controllo di legittimità sulle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La Camera d’appello, respingendo gli argomenti della difesa degli imputati, rinviene il fondamento del Tribunale esclusivamente nella risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 1757 del 2007 e non già nella ratifica parlamentare. La Camera fa derivare da ciò due conseguenze: non sarebbe necessario considerare le questioni di diritto costituzionale libanese e la Camera stessa sarebbe incompetente a sindacare l’operato del Consiglio di sicurezza per ciò che concerne la creazione di una vera e propria organizzazione internazionale, un unicum nella prassi del Consiglio. Nell’articolo si critica la decisione, mostrando la debolezza degli argomenti della Camera d’appello, anche alla luce di altri precedenti rilevanti in cui diversi organi giurisdizionali hanno operato un controllo di legittimità sulle rispettive risoluzioni istitutive: dal caso Tadic, deciso dal Tribunale per la ex Iugoslavia, alla decisione resa dal Tribunale per il Libano nel caso El Sayed, passando per altri precedenti del Tribunale per il Ruanda, della Corte per la Sierra Leone, e addirittura degli organi giurisdizionali dell’Unione europea. Vengono anche richiamati precedenti di tribunali interni che hanno esercitato un sindacato – diretto o indiretto – sugli atti del Consiglio di sicurezza. Nel complesso, quindi, la dottrina dell’atto politico sembra avviata al declino.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11591/201087
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