In D. 21.1: res se moventes e morbus vitiumve, in SDHI, LXX, 2004, 57-163, si evidenzia come la definizione labeoniana di morbus metta (colpevolmente) in ombra la nozione di processo patologico (che pure, per testimonianza di Gellio, 4.2.13, era appartenuta ai veteres), e come Ulpiano arrivi a sancire una nociva indistinzione di morbus e vitium. Si analizza la tematica del danno congenito e del danno acquisito, rinvenendo barlumi di razionalità giuridica nella altrimenti paradossale convinzione di Trebazio, in D. 21.1.14.3, secondo cui la redibitoria della schiava è possibile solo in caso di sterilità acquisita e non congenita (Trebazio considera il riconoscibile processo patologico quale presupposto essenziale della redibitoria, onde evitare che si incorra in una responsabilità oggettiva del venditore). Si minimizzata il problema della distinzione tra vitia animi e vitia corporis, cui la dottrina attribuisce grande importanza, riducendolo a una escogitazione di Venuleio ripresa praticamente solo da Ulpiano. Si utilizza il sintagma "muoversi-mosso" (Wieland) in riferimento all'a se mutari della natura, di cui parla Labeone (in D. 39.3.2.6). a sottolineare la dimostrazione che la qualifica di res se moventes in D. 21.1.1 pr. è genuinamente labeoniana: si giunge a questa conclusione con una esegesi che coinvolge la trattazione di profili linguistici e filosofici.

D. 21.1: res se moventes e morbus vitiumve

LANZA, Carlo
2004

Abstract

In D. 21.1: res se moventes e morbus vitiumve, in SDHI, LXX, 2004, 57-163, si evidenzia come la definizione labeoniana di morbus metta (colpevolmente) in ombra la nozione di processo patologico (che pure, per testimonianza di Gellio, 4.2.13, era appartenuta ai veteres), e come Ulpiano arrivi a sancire una nociva indistinzione di morbus e vitium. Si analizza la tematica del danno congenito e del danno acquisito, rinvenendo barlumi di razionalità giuridica nella altrimenti paradossale convinzione di Trebazio, in D. 21.1.14.3, secondo cui la redibitoria della schiava è possibile solo in caso di sterilità acquisita e non congenita (Trebazio considera il riconoscibile processo patologico quale presupposto essenziale della redibitoria, onde evitare che si incorra in una responsabilità oggettiva del venditore). Si minimizzata il problema della distinzione tra vitia animi e vitia corporis, cui la dottrina attribuisce grande importanza, riducendolo a una escogitazione di Venuleio ripresa praticamente solo da Ulpiano. Si utilizza il sintagma "muoversi-mosso" (Wieland) in riferimento all'a se mutari della natura, di cui parla Labeone (in D. 39.3.2.6). a sottolineare la dimostrazione che la qualifica di res se moventes in D. 21.1.1 pr. è genuinamente labeoniana: si giunge a questa conclusione con una esegesi che coinvolge la trattazione di profili linguistici e filosofici.
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