In vista della fedele applicazione della legge tributaria, l’amministrazione persegue il fine di individuare nella maniera quanto più esatta possibile l’imponibile di ciascun soggetto risultando in definitiva indifferente il fatto che detto obiettivo sia poi raggiunto attraverso la partecipazione volitiva del contribuente. Argomentando in tal senso l’introduzione di procedure che consentono di concordare il contenuto dell’obbligazione tributaria non costituisce di per sé una sostanziale alterazione della legalità dell’imposizione, sempre che risulti rispettata la ponderazione contenuta nella legge. Nel contesto di una fiscalità di massa la Finanza non può più far fronte ai suoi compiti senza l’ausilio di forme di imposizione consensuale. L’idea di una potestà amministrativa irrinunciabile e intransigibile che debba necessariamente estrinsecarsi in un atto amministrativo unilaterale in base agli strumenti procedurali allo stato avvertibili, anche nel contesto internazionalistico, risulta sostanzialmente anacronistica: in effetti, rimanere ancorati al dogma della «indisponibilità» significherebbe privare le parti del rapporto di imposta di dirette ed incisive forme di protezione. La teoria dell’indisponibilità nel diritto tributario è da correlare alle teorie sull’autoritatività del tributo, sulla potestà di imposizione, sull’obbligazione tributaria, sul rapporto di imposta, lungi dal richiamare profili di non commerciabilità e non legittimazione, evoca il profilo pubblicistico o autoritativo del tributo esprimendo l’essenzialità del rapporto vincolatezza- capacità contributiva, che assicura la giustizia dell’imposizione.

-

Abstract

In vista della fedele applicazione della legge tributaria, l’amministrazione persegue il fine di individuare nella maniera quanto più esatta possibile l’imponibile di ciascun soggetto risultando in definitiva indifferente il fatto che detto obiettivo sia poi raggiunto attraverso la partecipazione volitiva del contribuente. Argomentando in tal senso l’introduzione di procedure che consentono di concordare il contenuto dell’obbligazione tributaria non costituisce di per sé una sostanziale alterazione della legalità dell’imposizione, sempre che risulti rispettata la ponderazione contenuta nella legge. Nel contesto di una fiscalità di massa la Finanza non può più far fronte ai suoi compiti senza l’ausilio di forme di imposizione consensuale. L’idea di una potestà amministrativa irrinunciabile e intransigibile che debba necessariamente estrinsecarsi in un atto amministrativo unilaterale in base agli strumenti procedurali allo stato avvertibili, anche nel contesto internazionalistico, risulta sostanzialmente anacronistica: in effetti, rimanere ancorati al dogma della «indisponibilità» significherebbe privare le parti del rapporto di imposta di dirette ed incisive forme di protezione. La teoria dell’indisponibilità nel diritto tributario è da correlare alle teorie sull’autoritatività del tributo, sulla potestà di imposizione, sull’obbligazione tributaria, sul rapporto di imposta, lungi dal richiamare profili di non commerciabilità e non legittimazione, evoca il profilo pubblicistico o autoritativo del tributo esprimendo l’essenzialità del rapporto vincolatezza- capacità contributiva, che assicura la giustizia dell’imposizione.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11591/190889
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact