L'articolo prende spunto da una decisione del Consiglio di Stato per studiare la complessa materia dell'errore sulla quantità e sul prezzo come regolata dal codice civile. L'autrice mette in luce l'incongruenza del tradizionale orientamento della giurisprudenza civile alla cui stregua l'applicazione dell'art. 1430 c.c. va limitata ai soli casi in cui occorre rettificare errori di calcolo costituiti da sviste aritmetiche ravvisabili prima facie dal testo contrattuale. Una tale soluzione interpretativa, infatti, risulta sostanzialmente abrogante dell'art. 1430 c.c. giacché gli errori aritmetici ravvisabili prima facie dal testo contrattuale sono già rettificabili in base ai canoni ermeneutici (falsa demonstratio non nocet). Sicché, se non si vuol considerare detto articolo come un inutile doppione delle regole interpretative, bisogna rivalutarne il dettato complessivo e la collocazione nella parte del codice civile dedicata ai vizi della volontà. Da siffatta prospettiva, l'art. 1430 c.c. appare quale norma volta a predisporre i rimedi avverso quegli errori sulla quantità che hanno influito sulla determinazione della volontà negoziale cagionando una difformità totale o parziale tra l'interesse regolato e quello reale della parte incorsa in errore. Tale conclusione porta a rimarcare la differenza tra errore sul prezzo ed errore sul valore e soprattutto dimostra che vi sono casi di errore essenziale (come appunto quelli previsti dall'art. 1430 c.c.) in cui la misura della divergenza tra interesse reale e quello regolato non è irrilevante per l'ordinamento, giacché il rimedio previsto per l'ipotesi di difformità totale (annullamento) è diverso da quello disposto avverso difformità solo parziali (rettifica ope iudicis). Dimostra, in altri termini, che l'errore sulla quantità, oltre che determinante, può essere incidente, ed induce ad interrogarsi circa la possibilità di applicare in via analogica il rimedio della rettifica a tutti i tipi di errore individuati dall'art. 1429 c.c., nonché circa la possibilità di dare un inquadramento sistematico unitario alle diverse norme del codice civile che prevedono meccanismi di correzione del contenuto contrattuale (es., artt. 1430, 1537 e 1538 c.c.).

L'errore ostativo sulla quantità e l'art. 1430 c.c.

CATALANO, Roberta
2005

Abstract

L'articolo prende spunto da una decisione del Consiglio di Stato per studiare la complessa materia dell'errore sulla quantità e sul prezzo come regolata dal codice civile. L'autrice mette in luce l'incongruenza del tradizionale orientamento della giurisprudenza civile alla cui stregua l'applicazione dell'art. 1430 c.c. va limitata ai soli casi in cui occorre rettificare errori di calcolo costituiti da sviste aritmetiche ravvisabili prima facie dal testo contrattuale. Una tale soluzione interpretativa, infatti, risulta sostanzialmente abrogante dell'art. 1430 c.c. giacché gli errori aritmetici ravvisabili prima facie dal testo contrattuale sono già rettificabili in base ai canoni ermeneutici (falsa demonstratio non nocet). Sicché, se non si vuol considerare detto articolo come un inutile doppione delle regole interpretative, bisogna rivalutarne il dettato complessivo e la collocazione nella parte del codice civile dedicata ai vizi della volontà. Da siffatta prospettiva, l'art. 1430 c.c. appare quale norma volta a predisporre i rimedi avverso quegli errori sulla quantità che hanno influito sulla determinazione della volontà negoziale cagionando una difformità totale o parziale tra l'interesse regolato e quello reale della parte incorsa in errore. Tale conclusione porta a rimarcare la differenza tra errore sul prezzo ed errore sul valore e soprattutto dimostra che vi sono casi di errore essenziale (come appunto quelli previsti dall'art. 1430 c.c.) in cui la misura della divergenza tra interesse reale e quello regolato non è irrilevante per l'ordinamento, giacché il rimedio previsto per l'ipotesi di difformità totale (annullamento) è diverso da quello disposto avverso difformità solo parziali (rettifica ope iudicis). Dimostra, in altri termini, che l'errore sulla quantità, oltre che determinante, può essere incidente, ed induce ad interrogarsi circa la possibilità di applicare in via analogica il rimedio della rettifica a tutti i tipi di errore individuati dall'art. 1429 c.c., nonché circa la possibilità di dare un inquadramento sistematico unitario alle diverse norme del codice civile che prevedono meccanismi di correzione del contenuto contrattuale (es., artt. 1430, 1537 e 1538 c.c.).
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