L’interesse legittimo continua a costituire una figura cardine dell’ordinamento amministrativo italiano, anche dopo le profonde trasformazioni sociali, politiche, istituzionali e normative verificatesi in Italia negli ultimi decenni (e ancora in corso) che hanno portato all’affermazione di un modello di amministrazione pubblica (di risultato, tecnica, per accordi, fattore di sviluppo) dai tratti sempre più spiccatamente economico-aziendali. In questo contesto la legislazione e la giurisprudenza sono venute configurando l’interesse legittimo come situazione giuridica risarcibile e reintegrabile, della quale sono accertabili la fondatezza e l’infondatezza e alla quale è accordata una tutela piena ed effettiva, in tutte le sue tipologie (interessi - alla conservazione, all’acquisizione, alla non attribuzione al terzo – di un bene della vita). Si tratta di una protezione analoga a quella riconosciuta al diritto soggettivo; ed anzi con una più accentuata tendenza al conseguimento del bene rivendicato e con strumenti più efficaci per conseguirlo. L’interesse legittimo si è, in tal modo, trasformato in un diritto che però, in ragione dell’interferenza con il potere amministrativo, assume tratti diversi da quelli propri del diritto soggettivo. Sulla pubblica Amministrazione titolare del potere grava un vincolo giuridico correlato con l’interesse legittimo divenuto diritto, oscillante tra il dovere e l’obbligo, e che, a seconda delle diverse tipologie di poteri e di beni, si potrà caratterizzare, di volta in volta, come vincolo: a) di soddisfazione; b) di mancato sacrificio; c) di non attribuzione al terzo di ciò che non gli spetta; d) di giusta e adeguata conformazione (ove l’interesse legittimo-diritto si confronti con poteri di indirizzo politico-amministrativo). La persistente vitalità dell’interesse legittimo, in un contesto ordinamentale profondamente mutato rispetto al passato, remoto e recente, induce a ritenere che esso corrisponda a esigenze istituzionali profonde e che trovi il proprio fondamento nei diritti e nelle libertà fondamentali e nei doveri inderogabili sanciti dalla Costituzione repubblicana, manifestando la piena compatibilità tra diritto (interesse legittimo) e potere amministrativo.

L'interesse legittimo nell'ordinamento repubblicano

IANNOTTA, Lucio
2007

Abstract

L’interesse legittimo continua a costituire una figura cardine dell’ordinamento amministrativo italiano, anche dopo le profonde trasformazioni sociali, politiche, istituzionali e normative verificatesi in Italia negli ultimi decenni (e ancora in corso) che hanno portato all’affermazione di un modello di amministrazione pubblica (di risultato, tecnica, per accordi, fattore di sviluppo) dai tratti sempre più spiccatamente economico-aziendali. In questo contesto la legislazione e la giurisprudenza sono venute configurando l’interesse legittimo come situazione giuridica risarcibile e reintegrabile, della quale sono accertabili la fondatezza e l’infondatezza e alla quale è accordata una tutela piena ed effettiva, in tutte le sue tipologie (interessi - alla conservazione, all’acquisizione, alla non attribuzione al terzo – di un bene della vita). Si tratta di una protezione analoga a quella riconosciuta al diritto soggettivo; ed anzi con una più accentuata tendenza al conseguimento del bene rivendicato e con strumenti più efficaci per conseguirlo. L’interesse legittimo si è, in tal modo, trasformato in un diritto che però, in ragione dell’interferenza con il potere amministrativo, assume tratti diversi da quelli propri del diritto soggettivo. Sulla pubblica Amministrazione titolare del potere grava un vincolo giuridico correlato con l’interesse legittimo divenuto diritto, oscillante tra il dovere e l’obbligo, e che, a seconda delle diverse tipologie di poteri e di beni, si potrà caratterizzare, di volta in volta, come vincolo: a) di soddisfazione; b) di mancato sacrificio; c) di non attribuzione al terzo di ciò che non gli spetta; d) di giusta e adeguata conformazione (ove l’interesse legittimo-diritto si confronti con poteri di indirizzo politico-amministrativo). La persistente vitalità dell’interesse legittimo, in un contesto ordinamentale profondamente mutato rispetto al passato, remoto e recente, induce a ritenere che esso corrisponda a esigenze istituzionali profonde e che trovi il proprio fondamento nei diritti e nelle libertà fondamentali e nei doveri inderogabili sanciti dalla Costituzione repubblicana, manifestando la piena compatibilità tra diritto (interesse legittimo) e potere amministrativo.
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