Lo scritto analizza, sulla scorta di una ricognizione della casistica tratta dall’esperienza tedesca, alcuni profili inerenti alla tutela dell’identità religiosa all’interno della dinamica del rapporto di lavoro. Si esamina, anzitutto, una questione di particolare rilievo inerente al campo di applicazione del divieto di discriminazione contenuto nella dir. 00/78 e nella normativa di attuazione tedesca, e cioè quella relativa alla nozione di «religione» e di Weltanschauung. L’analisi si concentra poi su due principali filoni di intervento giurisprudenziale: il primo riguarda le questioni che si pongono allorquando il datore di lavoro, facendo uso del potere direttivo, prescrive per il lavoratore, nel luogo e durante l’orario di lavoro, imposizioni o divieti di carattere organizzativo suscettibili di realizzare un effetto indirettamente discriminatorio. Il secondo concerne invece le problematiche inerenti alla tutela della libertà religiosa del lavoratore nelle cosiddette organizzazioni di tendenza. A tal riguardo, l’A. critica una recente pronuncia del Tribunale di Amburgo, ritenendo che la lettura costituzionalmente orientata del § 9 dell’AGG tesa a preservare il diritto di autodeterminazione delle comunità religiose sia la più coerente con il perseguimento degli scopi della direttiva e con il rispetto del principio di sussidiarietà cui si ispira l’art. 17 del Trattato di Lisbona. Inoltre, afferma che tale tesi possa trovare un valido fondamento in relazione alla normativa italiana dove il diritto di libertà religiosa è riconosciuto e tutelato anche come diritto proprio delle varie organizzazioni a natura e finalità religiose (art. 8 Cost.).

Discriminazioni e fattore religioso: l’esperienza tedesca

SANTAGATA DE CASTRO, Raffaello
2011

Abstract

Lo scritto analizza, sulla scorta di una ricognizione della casistica tratta dall’esperienza tedesca, alcuni profili inerenti alla tutela dell’identità religiosa all’interno della dinamica del rapporto di lavoro. Si esamina, anzitutto, una questione di particolare rilievo inerente al campo di applicazione del divieto di discriminazione contenuto nella dir. 00/78 e nella normativa di attuazione tedesca, e cioè quella relativa alla nozione di «religione» e di Weltanschauung. L’analisi si concentra poi su due principali filoni di intervento giurisprudenziale: il primo riguarda le questioni che si pongono allorquando il datore di lavoro, facendo uso del potere direttivo, prescrive per il lavoratore, nel luogo e durante l’orario di lavoro, imposizioni o divieti di carattere organizzativo suscettibili di realizzare un effetto indirettamente discriminatorio. Il secondo concerne invece le problematiche inerenti alla tutela della libertà religiosa del lavoratore nelle cosiddette organizzazioni di tendenza. A tal riguardo, l’A. critica una recente pronuncia del Tribunale di Amburgo, ritenendo che la lettura costituzionalmente orientata del § 9 dell’AGG tesa a preservare il diritto di autodeterminazione delle comunità religiose sia la più coerente con il perseguimento degli scopi della direttiva e con il rispetto del principio di sussidiarietà cui si ispira l’art. 17 del Trattato di Lisbona. Inoltre, afferma che tale tesi possa trovare un valido fondamento in relazione alla normativa italiana dove il diritto di libertà religiosa è riconosciuto e tutelato anche come diritto proprio delle varie organizzazioni a natura e finalità religiose (art. 8 Cost.).
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