Nella prelazione storico-artistica lo Stato si ingerisce autoritativamente nella contrattazione privata e avoca a sé il bene a nulla rilevando le vicende estintive o modificative del contratto a monte. A titolo esemplificativo, il lavoro analizza l’ipotesi di simulazione, in cui lo Stato potrà avere interesse a farla valere o allorquando il prezzo del contratto sia eccessivo rispetto al valore del bene oppure quando si tratti di contestare una donazione a fronte di un effettivo contratto di vendita. Al contrario, non avrà interesse a farla valere qualora il prezzo di vendita sia, per esigenze di risparmio fiscale, inferiore al prezzo versato a latere. Si prospetta, inoltre, l’ipotesi in cui l’alienazione sia caratterizzata da lesione ultra dimidium, distinguendo l’ipotesi in cui lo Stato debba ancora esercitare lo ius praelationis, da quella in cui lo abbia già esercitato. Nella prima, la parte “lesa” potrà rescindere il contratto; nella seconda lo Stato potrà vanificare l’azione riconducendo ad equità le prestazioni. Tutti gli atti giuridici, a titolo oneroso o gratuito, compiuti in violazione delle disposizioni del Titolo I della parte II del Codice dei beni culturali sono nulli (art.164 Codice). Si tratta di nullità relativa: il negozio produrrà effetti tra le parti ma non nei confronti dello Stato che, esercitata l’azione di nullità, potrà poi agire in via di prelazione. Il mancato rispetto dell’iter procedimentale porta con sé conseguenze anche di natura tributaria. A proposito della legge 6 agosto 2008 n. 133, ci si sofferma, in particolare, sull’articolo 16, «Facoltà di trasformazione in fondazione delle università». Il comma 2, infatti, inerisce la “sorte” dei beni delle università che spesso, in Italia, sono titolari di immensi patrimoni di eccezionale interesse storico-artistico. A presidio di tali beni non può non invocarsi la disciplina del Codice dei beni culturali, ove, l’unico rimedio ad una vera e propria dismissione non può che essere la prelazione, attesa la sua portata generale.

La prelazione artistica. Riflessioni critiche sulla trasformazione in fondazione dell'università

MIGNOZZI, Alessia
2009

Abstract

Nella prelazione storico-artistica lo Stato si ingerisce autoritativamente nella contrattazione privata e avoca a sé il bene a nulla rilevando le vicende estintive o modificative del contratto a monte. A titolo esemplificativo, il lavoro analizza l’ipotesi di simulazione, in cui lo Stato potrà avere interesse a farla valere o allorquando il prezzo del contratto sia eccessivo rispetto al valore del bene oppure quando si tratti di contestare una donazione a fronte di un effettivo contratto di vendita. Al contrario, non avrà interesse a farla valere qualora il prezzo di vendita sia, per esigenze di risparmio fiscale, inferiore al prezzo versato a latere. Si prospetta, inoltre, l’ipotesi in cui l’alienazione sia caratterizzata da lesione ultra dimidium, distinguendo l’ipotesi in cui lo Stato debba ancora esercitare lo ius praelationis, da quella in cui lo abbia già esercitato. Nella prima, la parte “lesa” potrà rescindere il contratto; nella seconda lo Stato potrà vanificare l’azione riconducendo ad equità le prestazioni. Tutti gli atti giuridici, a titolo oneroso o gratuito, compiuti in violazione delle disposizioni del Titolo I della parte II del Codice dei beni culturali sono nulli (art.164 Codice). Si tratta di nullità relativa: il negozio produrrà effetti tra le parti ma non nei confronti dello Stato che, esercitata l’azione di nullità, potrà poi agire in via di prelazione. Il mancato rispetto dell’iter procedimentale porta con sé conseguenze anche di natura tributaria. A proposito della legge 6 agosto 2008 n. 133, ci si sofferma, in particolare, sull’articolo 16, «Facoltà di trasformazione in fondazione delle università». Il comma 2, infatti, inerisce la “sorte” dei beni delle università che spesso, in Italia, sono titolari di immensi patrimoni di eccezionale interesse storico-artistico. A presidio di tali beni non può non invocarsi la disciplina del Codice dei beni culturali, ove, l’unico rimedio ad una vera e propria dismissione non può che essere la prelazione, attesa la sua portata generale.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11591/164389
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