Nell’ordinamento è rintracciabile una nuova categoria giuridica, i beni comuni, che per quanto non disciplinati dal legislatore nazionale, sia nella regolazione che se ne occupa a livello inferiore, che nella giurisprudenza (come nella loro teorizzazione dottrinale), sono concepiti quali risorse infungibilmente legate a diritti fondamentali della persona, ai quali danno immediata soddisfazione (ovvero una soddisfazione autonoma, di per sé, senza che essi possano essere utilmente sostituiti ai medesimi scopi). Questi beni sembrano rivelare una capacità che difetta alle attuali categorie, consistente nel garantire effettività nell’accesso e nella loro fruizione diffusa, nonché la preservazione delle risorse, specie se esauribili e scarse: il legame indissolubile tra bene e diritto primario che li connota li rende beni costituzionalmente protetti, fondandone una tutela costituzionale, appunto, che si esplica in molteplici modi. Principalmente, stante la gerarchia delle fonti, la discrezionalità del legislatore sembra limitata, non potendosi impedire l’accesso diffuso a tali risorse, apparendo incostituzionale ogni forma di segregazione, anche normativamente posta, nei confronti dei beneficiari potenziali. Vieppiù, proiettandosi in senso intergenerazionale proprio per via della loro natura immanente, i beni comuni sembrano richiedere – ancora al legislatore – l’approntamento di tutele attuali ed effettive (come non avviene, oggi, in base alla disciplina codicistica dei beni pubblici per le ragioni evidenziate nel corso della tesi). E inoltre, almeno allorché i diritti fondamentali che simili beni soddisfano possano essere ricondotti tra quelli aventi cardinale rilievo nell’ordinamento (secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale), l’adozione di norme utili a garantire il contenuto minimo normativo per la tutela di dette risorse sembrerebbe perfino dovuta. Ciò in quanto esse, recando attuazione a diritti di tale rango, implicano la copertura dei principi sanciti nella Costituzione anche a se stesse e dunque la legge che ciò appronti, integrando una cintura di protezione (dei diritti tramite la tutela dei beni), non sembra poter mancare. Allo stato, l’analisi induttiva svolta nel corso della riflessione ha condotto a ritenere persuasiva l’idea di partenza del generale fine di prevenzione a cui si voterebbero i beni comuni: dal dato normativo analizzato, infatti, è emerso come essi garantiscano protezione, conservazione, manutenzione e gestione sorvegliata a lungo termine delle risorse (si pensi, su tutte, alle prescrizioni in materia della Regione Toscana). Peraltro, se ne è potuto inferire il necessario legame intergenerazionale, anche espressamente previsto, specie se beni esauribili in natura e scarsi (in tale parte, è paradigmatica la previsione della legge regionale del Lazio, posta espressamente a vantaggio delle generazioni future). Da ciò se ne è ricavato il legame con l’ambiente (ad esempio, nel collegamento con l’Agenda ONU effettuato dalla legge dell’Emilia-Romagna) e quindi il coinvolgimento di tali beni in sistemi d’uso e fruizione sostenibili (come nel regolamento urbano torinese). Non meno, se ne sono registrati uso pubblico e fruizione collettiva – a cui tali risorse sono deputate – anche con una spinta democratica e inclusiva, dipendente dalla gestione condivisa dei beni classificati come comuni (e presente, come visto, in tutte le disposizioni che li concernono, anche a livello nazionale, negli obiter dicta legislativi citati). Eppoi, si è potuta confermare la strumentalità dei beni comuni ai servizi essenziali (per esempio, guardando al regolamento del Comune di Bologna), nonché la loro utilità nella tutela dei diritti fondamentali delle persone (richiamando sul punto, in particolare, lo statuto cittadino di Napoli). L’insieme dei descritti elementi positivi, quindi, sembra consolidare l’assunta capacità protettiva della categoria giuridica dei beni comuni a vantaggio delle risorse che vi si possono inscrivere. Non meno, risulta significativa la garanzia di godimento diffuso delle risorse offerta dalle norme sui beni comuni. Ciò, specialmente, in quanto l’analisi confutazionale svolta in merito all’attuale configurazione giuridica dei beni pubblici sembra averne rivelato, al contrario, l’inidoneità nel garantire strumenti di protezione effettiva dei beni e dei diritti che vi sono connessi. Invero, si è potuta apprezzare l’insufficienza strutturale delle attuali categorie giuridiche ai tre scopi di garanzia assunti in tesi: accesso generalizzato, fruizione diffusa e illimitabile dei beni essenziali al soddisfacimento di diritti fondamentali e loro preservazione, specie se scarsi, esauribili (e rivali), a vantaggio dei consociati attuali e futuri. Tanto in ragione dei limiti sostanziali che l’attuale regime pone all’accesso e alla fruizione dei beni, nonché per via dell’incapacità di preservare le risorse, anche nell’interesse dei posteri, facendo a meno di ruotarne la protezione nel perno costituzionale dell’art. 9 Cost. (e, in ogni caso, stante la complessità che ciò sconta, allorché si tratta di beni concepiti in un’ottica dominicale che, entro un sistema economico qual è quello attuale, si rivolge a garantire l’utile personale, a prescindere dalla funzione dei beni). Per giunta, anche ove tenta di correggersi, l’attuale sistema lo fa con rimedi che non appaiono adeguati, come si è visto: l’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa sui beni oggi pubblici, alla quale si ricorre al fine di armonizzare la disciplina civilistica con la legge fondamentale dell’ordinamento, non riesce pienamente a soddisfare le necessità di tutela sopra descritte; è come una coperta troppo corta da tirare, che lascia scoperto il piede dell’effettività, in quanto si tratta di una norma di diritto privato ed essendo stata costruita la categoria in un momento precedente all’adozione della Costituzione. Diversamente, i beni comuni – che già esistono sul piano giuridico – appaiono come categoria carica di futuro, risultando foriera di interessanti sviluppi: de jure condendo, pur arrestando alla semplice presa d’atto l’affermazione, sembra sicché possibile concludere confermando l’utilità che la loro configurazione a livello nazionale potrebbe arrecare ai bisogni descritti.
Della configurabilità dei beni comuni come categoria giuridica / Camaiani, A.. - (2026).
Della configurabilità dei beni comuni come categoria giuridica
CAMAIANI, ALESSANDRA
2026
Abstract
Nell’ordinamento è rintracciabile una nuova categoria giuridica, i beni comuni, che per quanto non disciplinati dal legislatore nazionale, sia nella regolazione che se ne occupa a livello inferiore, che nella giurisprudenza (come nella loro teorizzazione dottrinale), sono concepiti quali risorse infungibilmente legate a diritti fondamentali della persona, ai quali danno immediata soddisfazione (ovvero una soddisfazione autonoma, di per sé, senza che essi possano essere utilmente sostituiti ai medesimi scopi). Questi beni sembrano rivelare una capacità che difetta alle attuali categorie, consistente nel garantire effettività nell’accesso e nella loro fruizione diffusa, nonché la preservazione delle risorse, specie se esauribili e scarse: il legame indissolubile tra bene e diritto primario che li connota li rende beni costituzionalmente protetti, fondandone una tutela costituzionale, appunto, che si esplica in molteplici modi. Principalmente, stante la gerarchia delle fonti, la discrezionalità del legislatore sembra limitata, non potendosi impedire l’accesso diffuso a tali risorse, apparendo incostituzionale ogni forma di segregazione, anche normativamente posta, nei confronti dei beneficiari potenziali. Vieppiù, proiettandosi in senso intergenerazionale proprio per via della loro natura immanente, i beni comuni sembrano richiedere – ancora al legislatore – l’approntamento di tutele attuali ed effettive (come non avviene, oggi, in base alla disciplina codicistica dei beni pubblici per le ragioni evidenziate nel corso della tesi). E inoltre, almeno allorché i diritti fondamentali che simili beni soddisfano possano essere ricondotti tra quelli aventi cardinale rilievo nell’ordinamento (secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale), l’adozione di norme utili a garantire il contenuto minimo normativo per la tutela di dette risorse sembrerebbe perfino dovuta. Ciò in quanto esse, recando attuazione a diritti di tale rango, implicano la copertura dei principi sanciti nella Costituzione anche a se stesse e dunque la legge che ciò appronti, integrando una cintura di protezione (dei diritti tramite la tutela dei beni), non sembra poter mancare. Allo stato, l’analisi induttiva svolta nel corso della riflessione ha condotto a ritenere persuasiva l’idea di partenza del generale fine di prevenzione a cui si voterebbero i beni comuni: dal dato normativo analizzato, infatti, è emerso come essi garantiscano protezione, conservazione, manutenzione e gestione sorvegliata a lungo termine delle risorse (si pensi, su tutte, alle prescrizioni in materia della Regione Toscana). Peraltro, se ne è potuto inferire il necessario legame intergenerazionale, anche espressamente previsto, specie se beni esauribili in natura e scarsi (in tale parte, è paradigmatica la previsione della legge regionale del Lazio, posta espressamente a vantaggio delle generazioni future). Da ciò se ne è ricavato il legame con l’ambiente (ad esempio, nel collegamento con l’Agenda ONU effettuato dalla legge dell’Emilia-Romagna) e quindi il coinvolgimento di tali beni in sistemi d’uso e fruizione sostenibili (come nel regolamento urbano torinese). Non meno, se ne sono registrati uso pubblico e fruizione collettiva – a cui tali risorse sono deputate – anche con una spinta democratica e inclusiva, dipendente dalla gestione condivisa dei beni classificati come comuni (e presente, come visto, in tutte le disposizioni che li concernono, anche a livello nazionale, negli obiter dicta legislativi citati). Eppoi, si è potuta confermare la strumentalità dei beni comuni ai servizi essenziali (per esempio, guardando al regolamento del Comune di Bologna), nonché la loro utilità nella tutela dei diritti fondamentali delle persone (richiamando sul punto, in particolare, lo statuto cittadino di Napoli). L’insieme dei descritti elementi positivi, quindi, sembra consolidare l’assunta capacità protettiva della categoria giuridica dei beni comuni a vantaggio delle risorse che vi si possono inscrivere. Non meno, risulta significativa la garanzia di godimento diffuso delle risorse offerta dalle norme sui beni comuni. Ciò, specialmente, in quanto l’analisi confutazionale svolta in merito all’attuale configurazione giuridica dei beni pubblici sembra averne rivelato, al contrario, l’inidoneità nel garantire strumenti di protezione effettiva dei beni e dei diritti che vi sono connessi. Invero, si è potuta apprezzare l’insufficienza strutturale delle attuali categorie giuridiche ai tre scopi di garanzia assunti in tesi: accesso generalizzato, fruizione diffusa e illimitabile dei beni essenziali al soddisfacimento di diritti fondamentali e loro preservazione, specie se scarsi, esauribili (e rivali), a vantaggio dei consociati attuali e futuri. Tanto in ragione dei limiti sostanziali che l’attuale regime pone all’accesso e alla fruizione dei beni, nonché per via dell’incapacità di preservare le risorse, anche nell’interesse dei posteri, facendo a meno di ruotarne la protezione nel perno costituzionale dell’art. 9 Cost. (e, in ogni caso, stante la complessità che ciò sconta, allorché si tratta di beni concepiti in un’ottica dominicale che, entro un sistema economico qual è quello attuale, si rivolge a garantire l’utile personale, a prescindere dalla funzione dei beni). Per giunta, anche ove tenta di correggersi, l’attuale sistema lo fa con rimedi che non appaiono adeguati, come si è visto: l’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa sui beni oggi pubblici, alla quale si ricorre al fine di armonizzare la disciplina civilistica con la legge fondamentale dell’ordinamento, non riesce pienamente a soddisfare le necessità di tutela sopra descritte; è come una coperta troppo corta da tirare, che lascia scoperto il piede dell’effettività, in quanto si tratta di una norma di diritto privato ed essendo stata costruita la categoria in un momento precedente all’adozione della Costituzione. Diversamente, i beni comuni – che già esistono sul piano giuridico – appaiono come categoria carica di futuro, risultando foriera di interessanti sviluppi: de jure condendo, pur arrestando alla semplice presa d’atto l’affermazione, sembra sicché possibile concludere confermando l’utilità che la loro configurazione a livello nazionale potrebbe arrecare ai bisogni descritti.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


