L’inizio del conflitto bellico in atto tra la Federazione russa e l’Ucraina risale al febbraio del 2014. Questo ha imposto, il 12 maggio 2015, la promulgazione della legge marziale in Ucraina, con la necessità di apportare riforme significative (sebbene temporanee) al codice penale e quindi l’introduzione di nuovi reati come quello di collaborazionismo con lo Stato aggressore; o come quello (di opinione) consistente nella giustificazione, nel riconoscimento come legittimo, o nella sola negazione, dell’aggressione armata della Federazione russa contro l’Ucraina. Non solo, con l’inasprirsi della guerra, dal febbraio del 2022, sempre l’Ucraina ha dovuto procedere anche alla depenalizzazione di alcune condotte in applicazione al principio d’ispirazione groziana per cui «è pulita la mano che uccide il nemico». Una legge del 3 marzo 2022, n. 2113-IX, “Sugli emendamenti al Codice penale dell’Ucraina sul rafforzamento della responsabilità per i crimini contro le basi della sicurezza nazionale nelle condizioni della legge marziale”, ha previsto così l’ergastolo per il reato di tradimento dello Stato, ma anche un inasprimento significativo delle pene contro gli atti di sciacallaggio, insieme ad altre nuove misure rivolte a civili e militari (contemplate dall’art. 43 primo, secondo e terzo comma, della parte 5 di tale legge che titola “Sulla garanzia della partecipazione dei civili alla difesa dell’Ucraina”). Secondo tale legge, tra le circostanze che in Ucraina integrano la fattispecie dell’adempimento del dovere (art. 43, 1 comma), troviamo oggi anche ogni atto che sia compiuto per proteggere la Patria, l’indipendenza e l’integrità territoriale di tale Paese, indipendentemente dalla possibilità di evitare uno scontro di qualsiasi tipo, di causare danni o di chiedere aiuto ad altre persone, ad autorità statali o alle Forze Armate (art. 43, 2 comma). Infine, è disposta la depenalizzazione di ogni atto compiuto da qualsiasi cittadino ucraino, anche civile, che usi armi, munizioni o esplosivi contro qualsiasi aggressore armato contro l’Ucraina, ovvero contro chiunque procuri danni o distruzione a beni di proprietà in questo Paese (art. 43, 3 comma). Di tutto questo, insieme ad altro, ha parlato di recente il collega Anton Guzhva dell’Università di Kharkiv in una conferenza dal titolo I cambiamenti del Codice Penale Ucraino collegate con la legge marziale tenuta il 29 maggio 2023 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli “Federico II”. L’ispirazione per le riflessioni di queste brevi note nasce dunque da questo incontro che avvalora la tesi sostenuta da Cicerone in un’arringa pronunciata nel 56 a.C. per il tribuno Publio Clodio (Cic. pro Sestio 35.75) per cui la difesa delle istituzioni a volte può giustificare l’uso della violenza o di altri mezzi illegali. Ciò perché, in determinate circostanze: ‘alcuni possono essere uccisi, ma questo ferisce tantissimi altri’ (occidunt non nullos, vulnerant multos). È sembrato opportuno quindi cogliere questa occasione per trattare il tema della vulnerabilità anche dal punto di vista della fragilità delle nostre democrazie esposte sempre al pericolo che quello che vediamo continuamente accadere nel mondo potrebbe accadere di nuovo anche a noi. Dopo una sintetica descrizione del merito di questi provvedimenti, si procede quindi a una riflessione più generale di taglio storico-giuridico su quella che appare una sorta di schizofrenia di fondo. Da un lato, la legge costituzionale dei paesi democratici (come l’Italia) fa dei passi da gigante verso il ripudio incondizionato della guerra come strumento di risoluzione dei conflitti internazionali (art. 11 Cost.); dall’altro, si deve essere sempre pronti a nuove emergenze. Le recenti modifiche normative apportate dall’Ucraina alla sua legge penale in ragione dell’evento bellico, offrono quindi lo spunto per una riflessione sulla vulnerabilità delle democrazie occidentali in conseguenza dell’inasprirsi dei rapporti internazionali che potrebbe riassumersi nel seguente interrogativo: dobbiamo dare ragione a chi sostiene che «la guerra è la prova finale che i valori della società civile sono soltanto relativi»?
«Occìdunt non nullos, vùlnerant multos» (Cic. pro Sest. 35.75). Riflessioni sulla legge marziale e sulla vulnerabilità ‘liquida’ del cittadino
O. Sacchi
2025
Abstract
L’inizio del conflitto bellico in atto tra la Federazione russa e l’Ucraina risale al febbraio del 2014. Questo ha imposto, il 12 maggio 2015, la promulgazione della legge marziale in Ucraina, con la necessità di apportare riforme significative (sebbene temporanee) al codice penale e quindi l’introduzione di nuovi reati come quello di collaborazionismo con lo Stato aggressore; o come quello (di opinione) consistente nella giustificazione, nel riconoscimento come legittimo, o nella sola negazione, dell’aggressione armata della Federazione russa contro l’Ucraina. Non solo, con l’inasprirsi della guerra, dal febbraio del 2022, sempre l’Ucraina ha dovuto procedere anche alla depenalizzazione di alcune condotte in applicazione al principio d’ispirazione groziana per cui «è pulita la mano che uccide il nemico». Una legge del 3 marzo 2022, n. 2113-IX, “Sugli emendamenti al Codice penale dell’Ucraina sul rafforzamento della responsabilità per i crimini contro le basi della sicurezza nazionale nelle condizioni della legge marziale”, ha previsto così l’ergastolo per il reato di tradimento dello Stato, ma anche un inasprimento significativo delle pene contro gli atti di sciacallaggio, insieme ad altre nuove misure rivolte a civili e militari (contemplate dall’art. 43 primo, secondo e terzo comma, della parte 5 di tale legge che titola “Sulla garanzia della partecipazione dei civili alla difesa dell’Ucraina”). Secondo tale legge, tra le circostanze che in Ucraina integrano la fattispecie dell’adempimento del dovere (art. 43, 1 comma), troviamo oggi anche ogni atto che sia compiuto per proteggere la Patria, l’indipendenza e l’integrità territoriale di tale Paese, indipendentemente dalla possibilità di evitare uno scontro di qualsiasi tipo, di causare danni o di chiedere aiuto ad altre persone, ad autorità statali o alle Forze Armate (art. 43, 2 comma). Infine, è disposta la depenalizzazione di ogni atto compiuto da qualsiasi cittadino ucraino, anche civile, che usi armi, munizioni o esplosivi contro qualsiasi aggressore armato contro l’Ucraina, ovvero contro chiunque procuri danni o distruzione a beni di proprietà in questo Paese (art. 43, 3 comma). Di tutto questo, insieme ad altro, ha parlato di recente il collega Anton Guzhva dell’Università di Kharkiv in una conferenza dal titolo I cambiamenti del Codice Penale Ucraino collegate con la legge marziale tenuta il 29 maggio 2023 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli “Federico II”. L’ispirazione per le riflessioni di queste brevi note nasce dunque da questo incontro che avvalora la tesi sostenuta da Cicerone in un’arringa pronunciata nel 56 a.C. per il tribuno Publio Clodio (Cic. pro Sestio 35.75) per cui la difesa delle istituzioni a volte può giustificare l’uso della violenza o di altri mezzi illegali. Ciò perché, in determinate circostanze: ‘alcuni possono essere uccisi, ma questo ferisce tantissimi altri’ (occidunt non nullos, vulnerant multos). È sembrato opportuno quindi cogliere questa occasione per trattare il tema della vulnerabilità anche dal punto di vista della fragilità delle nostre democrazie esposte sempre al pericolo che quello che vediamo continuamente accadere nel mondo potrebbe accadere di nuovo anche a noi. Dopo una sintetica descrizione del merito di questi provvedimenti, si procede quindi a una riflessione più generale di taglio storico-giuridico su quella che appare una sorta di schizofrenia di fondo. Da un lato, la legge costituzionale dei paesi democratici (come l’Italia) fa dei passi da gigante verso il ripudio incondizionato della guerra come strumento di risoluzione dei conflitti internazionali (art. 11 Cost.); dall’altro, si deve essere sempre pronti a nuove emergenze. Le recenti modifiche normative apportate dall’Ucraina alla sua legge penale in ragione dell’evento bellico, offrono quindi lo spunto per una riflessione sulla vulnerabilità delle democrazie occidentali in conseguenza dell’inasprirsi dei rapporti internazionali che potrebbe riassumersi nel seguente interrogativo: dobbiamo dare ragione a chi sostiene che «la guerra è la prova finale che i valori della società civile sono soltanto relativi»?I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


