Il commento esamina le cause di scioglimento della società semplice elencate dall'art. 2272 c.c., applicabili anche alla società in nome collettivo e alla società in accomandita semplice, in virtù dei rinvii contenuti negli artt. 2308 e art. 2323, 1° comma. Il contributo ricostruisce anzitutto, anche in chiave comparatistica, il contenuto e l’ambito di applicazione delle singole cause di scioglimento delle società di persone, ossia: il decorso del termine di durata; il conseguimento o la sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale; la volontà di tutti i soci; il sopravvenuto venir meno della pluralità dei soci; l’apertura della procedura di liquidazione controllata; le altre cause previste dal contratto sociale. Vengono, quindi, esaminate alcune questioni relative all’operatività e reversibilità delle cause di scioglimento, i problemi connessi all’accertamento e agli effetti del verificarsi di una causa di scioglimento, nonché la possibilità di ripresa dell’attività sociale dopo lo scioglimento e la revoca dello stato di liquidazione
The commentary analyses the grounds for dissolution of a società semplice set out in Article 2272 of the Italian Civil Code. By virtue of the cross-references contained in Articles 2308 and 2323(1), these grounds likewise govern the società in nome collettivo and the società in accomandita semplice. The paper begins by outlining—also from a comparative perspective—the substance and scope of each statutory ground for the dissolution of partnerships. These include: expiry of the agreed term; attainment of the partnership’s stated purpose or the supervening impossibility of attaining it; unanimous agreement of the partners; subsequent loss of the plurality of partners; commencement of controlled liquidation proceedings; and any additional causes stipulated in the partnership agreement. The discussion then turns to several issues concerning the operation and possible reversal of dissolution events, the evidentiary and doctrinal questions surrounding the determination and legal effects of a dissolution ground, and the extent to which the partnership may resume business after dissolution and the liquidation status may be set aside.
Art. 2272. Cause di scioglimento della società semplice
Fusco Emanuela
2025
Abstract
Il commento esamina le cause di scioglimento della società semplice elencate dall'art. 2272 c.c., applicabili anche alla società in nome collettivo e alla società in accomandita semplice, in virtù dei rinvii contenuti negli artt. 2308 e art. 2323, 1° comma. Il contributo ricostruisce anzitutto, anche in chiave comparatistica, il contenuto e l’ambito di applicazione delle singole cause di scioglimento delle società di persone, ossia: il decorso del termine di durata; il conseguimento o la sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale; la volontà di tutti i soci; il sopravvenuto venir meno della pluralità dei soci; l’apertura della procedura di liquidazione controllata; le altre cause previste dal contratto sociale. Vengono, quindi, esaminate alcune questioni relative all’operatività e reversibilità delle cause di scioglimento, i problemi connessi all’accertamento e agli effetti del verificarsi di una causa di scioglimento, nonché la possibilità di ripresa dell’attività sociale dopo lo scioglimento e la revoca dello stato di liquidazioneI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


