Le attuali resistenze ideologiche del legislatore italiano, nel dare risposta alle istanze sociali di riconoscimento della genitorialità di coppie sterili o di coppie omosessuali, che ricorrano alla gestazione per altri, presso stati esteri in cui ciò è consentito, si ancorano a una concezione tradizionalistica della famiglia che permane in parte della società, nonostante l’abbattimento, sul piano scientifico, del pregiudizio istituzionale che ne è alla base. Improprio il richiamo alla natura come fondamento della famiglia, che deriverebbe dagli ordinamenti più antichi, attraverso un’interpretazione arbitraria del principio adoptio imitatur naturam. Adoptio e adrogatio rappresentano infatti, nell’ordinamento giuridico romano, forme perfette del principio dell’intenzionalità dei rapporti di discendenza e filiazione, secondo diritto e non già secondo natura. Quest’ultima è richiamata dalle fonti essenzialmente come parametro di causalità della procreazione, mentre è pur sempre l’ordinamento giuridico a ricondurre l’effetto costitutivo della potestà paterna all’evento naturale della nascita, per altro in presenza di rigide e predeterminate condizioni. La ritrosia del legislatore italiano ad occuparsi di una soluzione condivisa, che tuteli pienamente il minore, comunque venuto ad esistenza, ha creato zone d’ombra a rischio di discriminazione e negazione di diritti, alle quali si rende necessario porre rimedio al più presto. The current ideological resistance of the Italian legislature in responding to social demands for recognition of parenthood of infertile couples or homosexual couples, who resort to gestation for others, in foreign countries where this is permitted, is anchored in a traditionalist conception of the family that persists in part of society, despite the scientific demolition of the institutional prejudice that underlies it. Improper is the reference to nature as the foundation of the family, which would derive from the oldest legal systems, through an arbitrary interpretation of the principle adoptio imitatur naturam. Adoptio and adrogatio in fact represent, in the Roman legal system, perfect forms of the principle of the intentionality of descent and filiation relations, according to law and not nature. The latter is recalled by the sources essentially as a parameter of causality of procreation, while it is still the legal system that traces the constitutive effect of paternal power back to the natural event of birth, moreover in the presence of rigid and predetermined conditions. The reluctance of the Italian legislature to deal with an agreed solution that fully protects the child, however he or she comes into existence, has created grey areas at risk of discrimination and denial of rights, which need to be remedied as soon as possible.
Modelli di genitorialità intenzionale nell'esperienza giuridica romana
A. Franciosi
2024
Abstract
Le attuali resistenze ideologiche del legislatore italiano, nel dare risposta alle istanze sociali di riconoscimento della genitorialità di coppie sterili o di coppie omosessuali, che ricorrano alla gestazione per altri, presso stati esteri in cui ciò è consentito, si ancorano a una concezione tradizionalistica della famiglia che permane in parte della società, nonostante l’abbattimento, sul piano scientifico, del pregiudizio istituzionale che ne è alla base. Improprio il richiamo alla natura come fondamento della famiglia, che deriverebbe dagli ordinamenti più antichi, attraverso un’interpretazione arbitraria del principio adoptio imitatur naturam. Adoptio e adrogatio rappresentano infatti, nell’ordinamento giuridico romano, forme perfette del principio dell’intenzionalità dei rapporti di discendenza e filiazione, secondo diritto e non già secondo natura. Quest’ultima è richiamata dalle fonti essenzialmente come parametro di causalità della procreazione, mentre è pur sempre l’ordinamento giuridico a ricondurre l’effetto costitutivo della potestà paterna all’evento naturale della nascita, per altro in presenza di rigide e predeterminate condizioni. La ritrosia del legislatore italiano ad occuparsi di una soluzione condivisa, che tuteli pienamente il minore, comunque venuto ad esistenza, ha creato zone d’ombra a rischio di discriminazione e negazione di diritti, alle quali si rende necessario porre rimedio al più presto. The current ideological resistance of the Italian legislature in responding to social demands for recognition of parenthood of infertile couples or homosexual couples, who resort to gestation for others, in foreign countries where this is permitted, is anchored in a traditionalist conception of the family that persists in part of society, despite the scientific demolition of the institutional prejudice that underlies it. Improper is the reference to nature as the foundation of the family, which would derive from the oldest legal systems, through an arbitrary interpretation of the principle adoptio imitatur naturam. Adoptio and adrogatio in fact represent, in the Roman legal system, perfect forms of the principle of the intentionality of descent and filiation relations, according to law and not nature. The latter is recalled by the sources essentially as a parameter of causality of procreation, while it is still the legal system that traces the constitutive effect of paternal power back to the natural event of birth, moreover in the presence of rigid and predetermined conditions. The reluctance of the Italian legislature to deal with an agreed solution that fully protects the child, however he or she comes into existence, has created grey areas at risk of discrimination and denial of rights, which need to be remedied as soon as possible.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


