Premessi brevi cenni sull’evoluzione del principio di precauzione e sulla nozione di rischio, il contributo intende analizzare in che termini il margine di scelta nell’esercizio dell’attività discrezionale della pubblica amministrazione si ponga in contrasto con il principio di legalità nei casi in cui il legislatore non delimiti con sufficiente specificazione il potere amministrativo. Il principio di precauzione si inserisce in settori incisi dall’evoluzione tecnologica e caratterizzati dall’incertezza scientifica nei quali, tuttavia, appare necessario offrire tutela anche a fronte di eventi dannosi della salute umana e dell’ambiente solo meramente probabili. A tal fine, il legislatore individua, o dovrebbe individuare, un punto di equilibrio, inevitabilmente dinamico, tra interessi contrastanti, in base alla ponderazione degli interessi costituzionalmente rilevanti e alla luce dei dati scientifici esistenti. Il punto di equilibrio dovrebbe, pertanto, essere inteso come un limite della discrezionalità amministrativa, al fine di evitare che il principio di precauzione sia utilizzato come grimaldello per incidere sulla tutela sostanziale dei beni giuridici, a scapito delle esigenze di certezza del diritto.
Given a brief introduction on the evolution of the precautionary principle and on the notion of risk, the paper seeks to analyse how the scope of choice in the exercise of the discretionary activity of the public administration is contrary to the rule of law in cases where the legislator does not sufficiently specify the scope of the administrative power. The precautionary principle appears in fields characterized by technological development and scientific uncertainty in which, however, it seems necessary to give protection even in cases of harmful events to the human health and to the environment just merely probable. For this purpose, the legislator identifies, or should identify, a balance, unavoidably dynamic, between conflicting interests, based on the weighting of relevant constitutional interests and of existing scientific evidences. The balance should be considered as a limit to the administrative discretion, in order to avoid that the precautionary principle is used as a tool to affect the substantial protection of the legal interests to the detriment of the legal certainty.
Il principio di precauzione: grado di rischio e discrezionalità amministrativa
Simona Terracciano
2019
Abstract
Premessi brevi cenni sull’evoluzione del principio di precauzione e sulla nozione di rischio, il contributo intende analizzare in che termini il margine di scelta nell’esercizio dell’attività discrezionale della pubblica amministrazione si ponga in contrasto con il principio di legalità nei casi in cui il legislatore non delimiti con sufficiente specificazione il potere amministrativo. Il principio di precauzione si inserisce in settori incisi dall’evoluzione tecnologica e caratterizzati dall’incertezza scientifica nei quali, tuttavia, appare necessario offrire tutela anche a fronte di eventi dannosi della salute umana e dell’ambiente solo meramente probabili. A tal fine, il legislatore individua, o dovrebbe individuare, un punto di equilibrio, inevitabilmente dinamico, tra interessi contrastanti, in base alla ponderazione degli interessi costituzionalmente rilevanti e alla luce dei dati scientifici esistenti. Il punto di equilibrio dovrebbe, pertanto, essere inteso come un limite della discrezionalità amministrativa, al fine di evitare che il principio di precauzione sia utilizzato come grimaldello per incidere sulla tutela sostanziale dei beni giuridici, a scapito delle esigenze di certezza del diritto.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.