Il Trust e' un istituto del sistema giuridico anglosassone che ha come caratteristica fondamentale il fatto di consentire la segregazione patrimoniale dei beni in essi conferiti.Il Trust e' entrato a fare parte dell'ordinamento italiano nel 1989 con la ratifica della Convenzione dell'Aja 1 luglio 1985 (art. 2 della legge n. 364 del 16 ottobre 1989, entrata in vigore il 1 gennaio 1992), ma solo con la legge finanziaria del 2007 e' stato regolamentato dal punto di vista fiscale divenendo per la prima volta soggetto passivo di imposta. La Convenzione dell'AJA ha rappresentato una apertura internazionale nei confronti di questo istituto dandone una definizione e prevedendo le ipotesi per le quali gli stati aderenti possono esercitare la facolta' di riconoscimento interno. Le riflessioni che seguono sono volte a ricercare alcuni punti di riferimento in merito alla controversa questione della soggettivita' passiva del Trust per l'imposta sul valore aggiunto e, piu' in generale, in relazione all'applicabilita' del tributo in questione nella particolare fattispecie. In occasione dell'introduzione del Trust fra i soggetti passivi Ires non e' stato infatti integrato il DPR n. 633 del 1972 e le indicazioni di prassi sul punto sono assai scarne e risalenti atteso che nei recenti indirizzi operativi diramati la questione non e' stata affrontata. Un punto di partenza e' costituito invece dall'interpretazione giurisprudenziale. In tempi recenti la Corte di Cassazione si e' infatti espressa in merito alla soggettivita' passiva del Trust ai fini IVA assumendo l'orientamento che andremo qui ad esaminare.
"Gli aspetti tributari del Trust. Considerazioni sulla rilevanza del Trust ai fini Iva.", in “Questioni attuali di diritto tributario vol. IX”, Napoli, 2023.
ILENIA SALA
2023
Abstract
Il Trust e' un istituto del sistema giuridico anglosassone che ha come caratteristica fondamentale il fatto di consentire la segregazione patrimoniale dei beni in essi conferiti.Il Trust e' entrato a fare parte dell'ordinamento italiano nel 1989 con la ratifica della Convenzione dell'Aja 1 luglio 1985 (art. 2 della legge n. 364 del 16 ottobre 1989, entrata in vigore il 1 gennaio 1992), ma solo con la legge finanziaria del 2007 e' stato regolamentato dal punto di vista fiscale divenendo per la prima volta soggetto passivo di imposta. La Convenzione dell'AJA ha rappresentato una apertura internazionale nei confronti di questo istituto dandone una definizione e prevedendo le ipotesi per le quali gli stati aderenti possono esercitare la facolta' di riconoscimento interno. Le riflessioni che seguono sono volte a ricercare alcuni punti di riferimento in merito alla controversa questione della soggettivita' passiva del Trust per l'imposta sul valore aggiunto e, piu' in generale, in relazione all'applicabilita' del tributo in questione nella particolare fattispecie. In occasione dell'introduzione del Trust fra i soggetti passivi Ires non e' stato infatti integrato il DPR n. 633 del 1972 e le indicazioni di prassi sul punto sono assai scarne e risalenti atteso che nei recenti indirizzi operativi diramati la questione non e' stata affrontata. Un punto di partenza e' costituito invece dall'interpretazione giurisprudenziale. In tempi recenti la Corte di Cassazione si e' infatti espressa in merito alla soggettivita' passiva del Trust ai fini IVA assumendo l'orientamento che andremo qui ad esaminare.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.