La lingua italiana ascrive alla parola “contraddittorio” diversi significati a seconda del contesto in cui il termine è utilizzato, da una parte come contraddizione dall’altra come diritto di contraddire. Al di là dei meritevoli e condivisibili intenti della riforma nell’attuazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale si sono consumate almeno tre evidenti contraddizioni. La prima di impatto procedurale dal momento che l’articolo 1 della legge delega, la legge 9 agosto 2023, n. 111, al comma 2 stabiliva che “nel caso di schemi suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, la trasmissione alle Camere ha luogo dopo l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata”. Dalla documentazione ufficiale rinvenibile sul sito della Camera ( https://www.camera.it/leg19/682?atto=097&tipoAtto=Atto&idLegislatura=19&tab=2#inizio ) risulta che lo schema di decreto è stato trasmesso alla Presidenza del Senato il 22 novembre 2023 mentre l’intesa in sede di Conferenza unificata è stame posta all’ordine del giorno della seduta del 6 dicembre 2023. Quindi lo schema di decreto è stato trasmesso alle Camere prima di avere ottenuto l’intesa dalla Conferenza unificata. Tuttavia dal provvedimento recante l’intesa si evince il dibattito intercorso tra i vari attori nel corso dell’approvazione che ha portato poi alla modifica del testo del comma 3 bis dell’articolo 1 dello statuto che rappresenta la chiave di lettura adeguativa dell’intera previsione in commento. La seconda di impatto metodologico nella misura in cui l’articolo 1 della legge delega, al comma 2 prevedeva che nella relazione tecnica dovessero essere indicati (a) gli effetti sul gettito dei tributi degli enti territoriali e sulla pressione tributaria a legislazione vigente e (b) la relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione. Sotto il primo profilo (a) nella relazione non è stata effettuata alcuna stima per l’impatto sui tributi locali mentre, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate sono state fornite delle giustificazioni in ordine all’invarianza dei costi dell’attuazione della disposizione. È di tutta evidenza come per gli enti territoriali l’innesco di una nuova fase endoprocedimentale, prima non prevista che prevede anche l’obbligo di invio di una comunicazione preventiva all’accertamento che deve essere necessariamente notificata comporterà un costo sia per la produzione dell’atto e la sua postalizzazione sia, soprattutto, per l’ascolto e l’esame dele pratiche dei contribuenti con la conseguenza di un costo di adempimento che inciderà negativamente sulla pressione tributaria locale dal momento che gli enti non hanno altro modo di fare fronte ai maggiori costi di adempimento se non quello della propria finanza in assenza della previsione di uno specifico trasferimento erariale. Sotto il secondo profilo (b) nella relazione non sono esplicitate le conseguenze sull’impatto della regolamentazione degli enti territoriali che anche sono rilevanti dal momento che gli enti dovranno adeguare i propri procedimenti ammnistrativi per gestire il nuovo iter previsto dallo Statuto.

"Il contraddittorio obbligatorio previsto dallo statuto dei diritti del contribuente" in “Questioni attuali di diritto tributario vol. IX”, Napoli, 2023.

tommaso ventre
2023

Abstract

La lingua italiana ascrive alla parola “contraddittorio” diversi significati a seconda del contesto in cui il termine è utilizzato, da una parte come contraddizione dall’altra come diritto di contraddire. Al di là dei meritevoli e condivisibili intenti della riforma nell’attuazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale si sono consumate almeno tre evidenti contraddizioni. La prima di impatto procedurale dal momento che l’articolo 1 della legge delega, la legge 9 agosto 2023, n. 111, al comma 2 stabiliva che “nel caso di schemi suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, la trasmissione alle Camere ha luogo dopo l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata”. Dalla documentazione ufficiale rinvenibile sul sito della Camera ( https://www.camera.it/leg19/682?atto=097&tipoAtto=Atto&idLegislatura=19&tab=2#inizio ) risulta che lo schema di decreto è stato trasmesso alla Presidenza del Senato il 22 novembre 2023 mentre l’intesa in sede di Conferenza unificata è stame posta all’ordine del giorno della seduta del 6 dicembre 2023. Quindi lo schema di decreto è stato trasmesso alle Camere prima di avere ottenuto l’intesa dalla Conferenza unificata. Tuttavia dal provvedimento recante l’intesa si evince il dibattito intercorso tra i vari attori nel corso dell’approvazione che ha portato poi alla modifica del testo del comma 3 bis dell’articolo 1 dello statuto che rappresenta la chiave di lettura adeguativa dell’intera previsione in commento. La seconda di impatto metodologico nella misura in cui l’articolo 1 della legge delega, al comma 2 prevedeva che nella relazione tecnica dovessero essere indicati (a) gli effetti sul gettito dei tributi degli enti territoriali e sulla pressione tributaria a legislazione vigente e (b) la relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione. Sotto il primo profilo (a) nella relazione non è stata effettuata alcuna stima per l’impatto sui tributi locali mentre, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate sono state fornite delle giustificazioni in ordine all’invarianza dei costi dell’attuazione della disposizione. È di tutta evidenza come per gli enti territoriali l’innesco di una nuova fase endoprocedimentale, prima non prevista che prevede anche l’obbligo di invio di una comunicazione preventiva all’accertamento che deve essere necessariamente notificata comporterà un costo sia per la produzione dell’atto e la sua postalizzazione sia, soprattutto, per l’ascolto e l’esame dele pratiche dei contribuenti con la conseguenza di un costo di adempimento che inciderà negativamente sulla pressione tributaria locale dal momento che gli enti non hanno altro modo di fare fronte ai maggiori costi di adempimento se non quello della propria finanza in assenza della previsione di uno specifico trasferimento erariale. Sotto il secondo profilo (b) nella relazione non sono esplicitate le conseguenze sull’impatto della regolamentazione degli enti territoriali che anche sono rilevanti dal momento che gli enti dovranno adeguare i propri procedimenti ammnistrativi per gestire il nuovo iter previsto dallo Statuto.
2023
Ventre, Tommaso
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11591/520576
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