L’articolo si propone di definire se ed in quale misura gli interessi delle future generazioni siano tutelati nell’ambito dei principali trattati internazionali sui diritti umani attualmente vigenti a livello universale e regionale, tracciando altresì le possibili prospettive di sviluppo di tale tutela. Premesse alcune considerazioni di ordine generali relative alla nozione di «future generazioni» (par. 2), al rapporto fiduciario intergenerazionale (par. 3) e al ruolo di garanzia svolto dagli Stati (par. 4), l’analisi si sofferma sulla portata e sui limiti della tutela offerta agli interessi delle future generazioni nell’ambito dei trattati sui diritti umani alla luce della prassi e della giurisprudenza dei relativi organi di controllo. In tale contesto, viene operata una distinzione di fondo fra la ‘tutela diretta’ di detti interessi, che si fonda sull’attribuzione in capo agli Stati di precisi obblighi di rispetto, protezione e realizzazione di cui possa essere invocato l’adempimento da parte o a beneficio delle future generazioni (par. 5), e la ‘tutela indiretta’ degli stessi, che si fonda, invece, sull’esercizio discrezionale da parte degli Stati dei poteri di limitazione della tutela diretta e immediata dei diritti spettanti alle generazioni attuali nell’interesse delle future generazioni (par. 6). Mentre la tutela diretta è improntata ad un tradizionale «right-based approach», la tutela indiretta si ispira ad un «duty-based approach», riallacciandosi al più ampio dibattito dottrinale sui doveri universali dell’uomo verso la comunità cui appartiene e il genere umano nel suo complesso. In conclusione, l’articolo individua quali potrebbero essere, nel breve periodo, le prospettive di ulteriore ampliamento delle forme di tutela diretta e indiretta degli interessi delle future generazioni nell’ambito dei trattati sui diritti umani (par. 7).
La tutela degli interessi delle future generazioni nei trattati sui diritti umani: ambito, limiti e prospettive di sviluppo
Andrea Saccucci
2023
Abstract
L’articolo si propone di definire se ed in quale misura gli interessi delle future generazioni siano tutelati nell’ambito dei principali trattati internazionali sui diritti umani attualmente vigenti a livello universale e regionale, tracciando altresì le possibili prospettive di sviluppo di tale tutela. Premesse alcune considerazioni di ordine generali relative alla nozione di «future generazioni» (par. 2), al rapporto fiduciario intergenerazionale (par. 3) e al ruolo di garanzia svolto dagli Stati (par. 4), l’analisi si sofferma sulla portata e sui limiti della tutela offerta agli interessi delle future generazioni nell’ambito dei trattati sui diritti umani alla luce della prassi e della giurisprudenza dei relativi organi di controllo. In tale contesto, viene operata una distinzione di fondo fra la ‘tutela diretta’ di detti interessi, che si fonda sull’attribuzione in capo agli Stati di precisi obblighi di rispetto, protezione e realizzazione di cui possa essere invocato l’adempimento da parte o a beneficio delle future generazioni (par. 5), e la ‘tutela indiretta’ degli stessi, che si fonda, invece, sull’esercizio discrezionale da parte degli Stati dei poteri di limitazione della tutela diretta e immediata dei diritti spettanti alle generazioni attuali nell’interesse delle future generazioni (par. 6). Mentre la tutela diretta è improntata ad un tradizionale «right-based approach», la tutela indiretta si ispira ad un «duty-based approach», riallacciandosi al più ampio dibattito dottrinale sui doveri universali dell’uomo verso la comunità cui appartiene e il genere umano nel suo complesso. In conclusione, l’articolo individua quali potrebbero essere, nel breve periodo, le prospettive di ulteriore ampliamento delle forme di tutela diretta e indiretta degli interessi delle future generazioni nell’ambito dei trattati sui diritti umani (par. 7).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


