Il contributo approfondisce le problematiche connesse al frequente ricorso – da parte dell’Agenzia delle Entrate - alla presunzione in base alla quale gli utili extracontabili di società di capitale a base azionaria ristretta e/o familiare vengono considerati distribuiti ai soci, fatta salva la prova contraria. La questione appare assai controversa in quanto viene in tal modo legittimata l’emissione dell’accertamento, sia in capo alla società di capitali che nei confronti dei soci, nel caso in cui dai controlli effettuati risulti semplicemente la limitata compagine societaria ed i rapporti di parentela che spesso intercorrono tra i soci. Questo procedimento logico presuntivo seguito da parte dell’Amministrazione Finanziaria comporta di fatto l’equiparazione alle società di persone, ove opera l’imputazione pro quota attraverso il principio di trasparenza. Ma alla base dell’estensione di tale presunzione alle società di capitali, nonché della sua incerta efficacia probatoria, manca tuttavia uno specifico riferimento normativo e ciò fa sorgere una serie di perplessità ed incertezze applicative, più volte evidenziate dalla dottrina, nonché contrasti su singoli aspetti procedurali e processuali nell’ambito della stessa giurisprudenza di merito e di legittimità, avendo determinato di fatto il superamento del divieto di presunzione di secondo grado con incidenza notevole sul diritto di difesa.
La rilevanza probatoria delle presunzioni fondate sulla ristretta base azionaria
Triggiani
2021
Abstract
Il contributo approfondisce le problematiche connesse al frequente ricorso – da parte dell’Agenzia delle Entrate - alla presunzione in base alla quale gli utili extracontabili di società di capitale a base azionaria ristretta e/o familiare vengono considerati distribuiti ai soci, fatta salva la prova contraria. La questione appare assai controversa in quanto viene in tal modo legittimata l’emissione dell’accertamento, sia in capo alla società di capitali che nei confronti dei soci, nel caso in cui dai controlli effettuati risulti semplicemente la limitata compagine societaria ed i rapporti di parentela che spesso intercorrono tra i soci. Questo procedimento logico presuntivo seguito da parte dell’Amministrazione Finanziaria comporta di fatto l’equiparazione alle società di persone, ove opera l’imputazione pro quota attraverso il principio di trasparenza. Ma alla base dell’estensione di tale presunzione alle società di capitali, nonché della sua incerta efficacia probatoria, manca tuttavia uno specifico riferimento normativo e ciò fa sorgere una serie di perplessità ed incertezze applicative, più volte evidenziate dalla dottrina, nonché contrasti su singoli aspetti procedurali e processuali nell’ambito della stessa giurisprudenza di merito e di legittimità, avendo determinato di fatto il superamento del divieto di presunzione di secondo grado con incidenza notevole sul diritto di difesa.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.