Il reato di «atti persecutori» di cui all’art. 612 bis c.p. – c.d. Stalking1 – è stato introdotto dal d.l. 23 febbraio 2009 n. 112 , convertito nella legge 23 aprile 2009 n. 38 che defi nisce in maniera chiara quali comportamenti persecutori siano da considerarsi reato e possano essere oggetto di denuncia. Tale nuova disposizione normativa ha cercato di dare una risposta sanzionatoria appropriata a condotte che, fi no ad allora, ai sensi e per gli effetti dell’art. 660 c.p., venivano inquadrate nei delitti meno gravi di minaccia, violenza privata o nella contravvenzione di molestie.
Stalking e bullismo nell’era dei social network: ipotesi di prevenzione dei fenomeni con l’intelligenza artificiale
Paola Grimaldi
Membro del Collaboration Group
2020
Abstract
Il reato di «atti persecutori» di cui all’art. 612 bis c.p. – c.d. Stalking1 – è stato introdotto dal d.l. 23 febbraio 2009 n. 112 , convertito nella legge 23 aprile 2009 n. 38 che defi nisce in maniera chiara quali comportamenti persecutori siano da considerarsi reato e possano essere oggetto di denuncia. Tale nuova disposizione normativa ha cercato di dare una risposta sanzionatoria appropriata a condotte che, fi no ad allora, ai sensi e per gli effetti dell’art. 660 c.p., venivano inquadrate nei delitti meno gravi di minaccia, violenza privata o nella contravvenzione di molestie.File in questo prodotto:
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