Con la sentenza in commento, il Bag sottopone alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali: anzitutto, si chiede se sia compatibile con il principio di non discriminazione riconosciuto dalla direttiva sul part-time una disposizione normativa nazionale che consenta di subordinare in modo uniforme una remunerazione aggiuntiva per i lavoratori a tempo parziale e i lavoratori a tempo pieno al superamento dello stesso numero di ore di lavoro, consentendo in tal modo di prendere come base la retribuzione complessiva e non l’elemento della retribuzione relativo alla retribuzione aggiuntiva. In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), il Tribunale federale chiede alla Corte se sia compatibile con il diritto dell’Ue il trattamento meno favorevole introdotto da una simile disposizione di legge nazionale, se lo scopo della retribuzione aggiuntiva è quello di compensare un determinato carico di lavoro. By the ruling in question, Bag submits to the CJEU two preliminary questions: the first one arose as to the compatibility with the principle of non-discrimination recognised by the directive on part-time work (97/81/CE) of a national statutory provision which permits additional remuneration for part-time and full-time workers to be uniformly contingent on the same number of working hours having been exceeded, and therefore allows account to be taken of the overall remuneration, and not of the component of the remuneration that comprises the additional remuneration. Secondly, if this question is answered in the affirmative, Bag asks if the less favourable treatment of part-time workers introduced by the national statutory provision is compatible with the European law, if the purpose of the additional remuneration is to compensate for a particular workload.

Part-time e compenso per lavoro straordinario. Il Bag chiede alla Corte di giustizia di valutare se la disparità di trattamento sia sorretta da una adeguata giustificazione

santagata de castro raffaello
2021

Abstract

Con la sentenza in commento, il Bag sottopone alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali: anzitutto, si chiede se sia compatibile con il principio di non discriminazione riconosciuto dalla direttiva sul part-time una disposizione normativa nazionale che consenta di subordinare in modo uniforme una remunerazione aggiuntiva per i lavoratori a tempo parziale e i lavoratori a tempo pieno al superamento dello stesso numero di ore di lavoro, consentendo in tal modo di prendere come base la retribuzione complessiva e non l’elemento della retribuzione relativo alla retribuzione aggiuntiva. In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), il Tribunale federale chiede alla Corte se sia compatibile con il diritto dell’Ue il trattamento meno favorevole introdotto da una simile disposizione di legge nazionale, se lo scopo della retribuzione aggiuntiva è quello di compensare un determinato carico di lavoro. By the ruling in question, Bag submits to the CJEU two preliminary questions: the first one arose as to the compatibility with the principle of non-discrimination recognised by the directive on part-time work (97/81/CE) of a national statutory provision which permits additional remuneration for part-time and full-time workers to be uniformly contingent on the same number of working hours having been exceeded, and therefore allows account to be taken of the overall remuneration, and not of the component of the remuneration that comprises the additional remuneration. Secondly, if this question is answered in the affirmative, Bag asks if the less favourable treatment of part-time workers introduced by the national statutory provision is compatible with the European law, if the purpose of the additional remuneration is to compensate for a particular workload.
2021
SANTAGATA DE CASTRO, Raffaello
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