La regolazione del settore dei rifiuti, sul versante della neces- saria provvista finanziaria è sempre stato un tema spinoso e di non facile approccio date le convergenti attribuzioni di ordine eu- ropeo, nazionale e locale. A livello europeo diverse Direttive hanno definito obiettivi e principi, sulla base dei quali ciascuno Stato Membro ha poi adot- tato una peculiare normativa interna. La Direttiva 1999/31/CE in materia di discariche ha stabilito la copertura dei costi di impianto, di esercizio e post esercizio attra- verso il prezzo praticato dal gestore (articolo 10). La Direttiva 2008/98/CE, si è occupata di definire il quadro giuridico dela gestione dei rifiuti nell’UE, finalizzato alla prote- zione dell’ambiente e della salute umana, basato: (a) sul principio “chi inquina paga” (articolo 14); (b) sulla c.d. “responsabilità estesa del produttore” (articoli 3, 8); (c) sulla gerarchia nella ge- stione dei rifiuti (articolo 4), dalla prevenzione alle diverse opzioni di trattamento di un rifiuto; (d) sui principi di autosufficienza e di prossimità (articolo 16)La Direttiva 2018/851/UE, che ha modificato la Direttiva 2008/98/CE, ha previsto l’implementazione di un modello di economia circolare (Circular Economy), e, in particolare: (a) ha stabilito che gli Stati membri ricorrano “a strumenti economici e ad altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti”, quali i regimi di tariffe puntuali (pay-as-you-throw), defi- niti dall’Allegato IV-bis come regimi che “gravano sui produttori di rifiuti sulla base dell’effettiva quantità di rifiuti prodotti e for- niscono incentivi alla separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati” (articolo 1, commi 4 e 10); (b) ha introdotto una nuova definizione di rifiuti urbani; (c) in re- lazione alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti, ha introdotto nella Direttiva 2008/98/CE, l’articolo 8-bis, sui contributi finan- ziari versati dai produttori, in adempimento ai propri obblighi de- rivanti dalla responsabilità estesa del produttore. La normativa italiana in attuazione delle direttive europee trova il suo fulcro nel c.d. decreto Ronchi (decreto legislativo 22 febbraio 1997, n. 22) che ha introdotto principi, obiettivi e defini- zioni che costituiscono ancora oggi i capisaldi della disciplina con- fluita poi nella parte IV del Testo Unico Ambientale (decreto legi- slativo 3 aprile 2006, n. 152) modificato e integrato poi dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, che ha successivamente rece- pito le novità introdotte con la Direttiva 2008/98/CE. Come noto, il TUA, alla parte IV: (a) contiene la definizione di rifiuto e sottoprodotto; (b) definisce la “gestione” dei rifiuti” (arti- colo 183, comma 1, lett. n); (c) definisce la “gestione integrata dei rifiuti” (articolo 183, comma1, lett. oo); (d) classifica i rifiuti, se- condo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le ca- ratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non peri- colosi (art. 184); (e) disciplina il riparto delle competenze tra Stato, regioni ed enti locali in materia di gestione dei rifiuti, fissando una complessa distribuzione delle competenze tra i diversi livelli ter- ritoriali (articolo 196); (f) detta norme in materia di organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, sta- bilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organiz- zata di regola sulla base di ambiti territoriali ottimali (articolo 200). In questo contesto occorre poi tenere presente come la gestione dei rifiuti sia un servizio pubblico locali a rete di rilevanza econo- mica, e quindi rientra nell’ambito delle previsioni dell’articolo 3- bis del decreto-legge n. 138/2011 a norma del quale è assegnata alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, la funzione di definire il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali omogenei e istituire o designare gli enti di governo degli stessi. Segnatamente al comma 1- bis del medesimo articolo, è prevista l’attribuzione agli enti di governo dell’ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano ob- bligatoriamente, le “funzioni di organizzazione dei servizi pub- blici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli apparte- nenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di compe- tenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]”. Tuttavia questo percorso delineato dal legislatore ancora non è pienamente compiuto sul territorio nazionale, nell’ambito del quale, e l’interprete deve far quadrare gli obiettivi normativi e le funzioni (attribuite e) svolte da ciascun soggetto istituzionale, so- prattutto nell’interpretazione delle norme primarie e secondarie adottate per assolvere al dettato legislativo europeo. In questo contesto si inserisce la trasformazione di quella che era l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (Aeegsi) in ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con il nuovo compito di svolgere attività di regolazione e controllo nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore. Istituita con la legge n. 481 del 1995, è un’Autorità amministra- tiva indipendente che opera per garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei servizi di pubblica utilità e tute- lare gli interessi di utenti e consumatori; funzioni svolte armoniz- zando gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti i servizi con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela am- bientale e di uso efficiente delle risorse.

I riflessi della regolazione ARERA sulla tassazione dei 155 rifiuti

tommaso ventre
2020

Abstract

La regolazione del settore dei rifiuti, sul versante della neces- saria provvista finanziaria è sempre stato un tema spinoso e di non facile approccio date le convergenti attribuzioni di ordine eu- ropeo, nazionale e locale. A livello europeo diverse Direttive hanno definito obiettivi e principi, sulla base dei quali ciascuno Stato Membro ha poi adot- tato una peculiare normativa interna. La Direttiva 1999/31/CE in materia di discariche ha stabilito la copertura dei costi di impianto, di esercizio e post esercizio attra- verso il prezzo praticato dal gestore (articolo 10). La Direttiva 2008/98/CE, si è occupata di definire il quadro giuridico dela gestione dei rifiuti nell’UE, finalizzato alla prote- zione dell’ambiente e della salute umana, basato: (a) sul principio “chi inquina paga” (articolo 14); (b) sulla c.d. “responsabilità estesa del produttore” (articoli 3, 8); (c) sulla gerarchia nella ge- stione dei rifiuti (articolo 4), dalla prevenzione alle diverse opzioni di trattamento di un rifiuto; (d) sui principi di autosufficienza e di prossimità (articolo 16)La Direttiva 2018/851/UE, che ha modificato la Direttiva 2008/98/CE, ha previsto l’implementazione di un modello di economia circolare (Circular Economy), e, in particolare: (a) ha stabilito che gli Stati membri ricorrano “a strumenti economici e ad altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti”, quali i regimi di tariffe puntuali (pay-as-you-throw), defi- niti dall’Allegato IV-bis come regimi che “gravano sui produttori di rifiuti sulla base dell’effettiva quantità di rifiuti prodotti e for- niscono incentivi alla separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati” (articolo 1, commi 4 e 10); (b) ha introdotto una nuova definizione di rifiuti urbani; (c) in re- lazione alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti, ha introdotto nella Direttiva 2008/98/CE, l’articolo 8-bis, sui contributi finan- ziari versati dai produttori, in adempimento ai propri obblighi de- rivanti dalla responsabilità estesa del produttore. La normativa italiana in attuazione delle direttive europee trova il suo fulcro nel c.d. decreto Ronchi (decreto legislativo 22 febbraio 1997, n. 22) che ha introdotto principi, obiettivi e defini- zioni che costituiscono ancora oggi i capisaldi della disciplina con- fluita poi nella parte IV del Testo Unico Ambientale (decreto legi- slativo 3 aprile 2006, n. 152) modificato e integrato poi dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, che ha successivamente rece- pito le novità introdotte con la Direttiva 2008/98/CE. Come noto, il TUA, alla parte IV: (a) contiene la definizione di rifiuto e sottoprodotto; (b) definisce la “gestione” dei rifiuti” (arti- colo 183, comma 1, lett. n); (c) definisce la “gestione integrata dei rifiuti” (articolo 183, comma1, lett. oo); (d) classifica i rifiuti, se- condo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le ca- ratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non peri- colosi (art. 184); (e) disciplina il riparto delle competenze tra Stato, regioni ed enti locali in materia di gestione dei rifiuti, fissando una complessa distribuzione delle competenze tra i diversi livelli ter- ritoriali (articolo 196); (f) detta norme in materia di organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, sta- bilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organiz- zata di regola sulla base di ambiti territoriali ottimali (articolo 200). In questo contesto occorre poi tenere presente come la gestione dei rifiuti sia un servizio pubblico locali a rete di rilevanza econo- mica, e quindi rientra nell’ambito delle previsioni dell’articolo 3- bis del decreto-legge n. 138/2011 a norma del quale è assegnata alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, la funzione di definire il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali omogenei e istituire o designare gli enti di governo degli stessi. Segnatamente al comma 1- bis del medesimo articolo, è prevista l’attribuzione agli enti di governo dell’ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano ob- bligatoriamente, le “funzioni di organizzazione dei servizi pub- blici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli apparte- nenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di compe- tenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]”. Tuttavia questo percorso delineato dal legislatore ancora non è pienamente compiuto sul territorio nazionale, nell’ambito del quale, e l’interprete deve far quadrare gli obiettivi normativi e le funzioni (attribuite e) svolte da ciascun soggetto istituzionale, so- prattutto nell’interpretazione delle norme primarie e secondarie adottate per assolvere al dettato legislativo europeo. In questo contesto si inserisce la trasformazione di quella che era l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (Aeegsi) in ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con il nuovo compito di svolgere attività di regolazione e controllo nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore. Istituita con la legge n. 481 del 1995, è un’Autorità amministra- tiva indipendente che opera per garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei servizi di pubblica utilità e tute- lare gli interessi di utenti e consumatori; funzioni svolte armoniz- zando gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti i servizi con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela am- bientale e di uso efficiente delle risorse.
2020
Ventre, Tommaso
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