Stante la natura prevalentemente negoziale del procedimento di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., al giudice, il quale è terzo rispetto al negozio bilaterale posto a fondamento del procedimento, è consentito esclusivamente di ratificare ovvero di negare la propria ratifica ai termini concordati fra le parti, ma è assolutamente inibito di modificarli motu proprio. Il presente lavoro si prefigge lo scopo di analizzare la soluzione della Cassazione in merito ai limiti imposti dalla normativa in materia di patteggiamento al vaglio di ammissibilità.
Qualche breve considerazione intorno alla sentenza n. 13719/2016
Virgilio, A.
2018
Abstract
Stante la natura prevalentemente negoziale del procedimento di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., al giudice, il quale è terzo rispetto al negozio bilaterale posto a fondamento del procedimento, è consentito esclusivamente di ratificare ovvero di negare la propria ratifica ai termini concordati fra le parti, ma è assolutamente inibito di modificarli motu proprio. Il presente lavoro si prefigge lo scopo di analizzare la soluzione della Cassazione in merito ai limiti imposti dalla normativa in materia di patteggiamento al vaglio di ammissibilità.File in questo prodotto:
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