A fronte di una tendenza, propria della globalizzazione, di svalutare il ruolo e la gestione della proprietà immobiliare a favore dei rapporti dinamici della proprietà mobiliare e, in particolare azionaria, si è, autorevolmente, parlato di una vera e propria riconcettualizzazione del regime giuridico applicabile ai beni immobili dello Stato. In tale contesto si assiste all’adozione da parte del legislatore di provvedimenti che al fine di perseguire finalità di pubblico interesse, tendono ad impiegare lo strumento delle privatizzazioni, istituendo S.p.A. che gestiscono beni pubblici. Così, la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, e la Finanziaria 2010 che istituzionalizzano una notevole diminuzione della titolarità pubblica, quasi non fosse più da considerarsi strumento imprescindibile per il perseguimento del pubblico interesse. Ma se è vero che a rilevare non è la quantità dell’interesse rappresentato: se, cioè, è generale o individuale, ma è la qualità dell’interesse medesimo, se, cioè, sia più o meno attuativo di valori fondamentali (si pensi, ad esempio, alla dignità umana, alla salute, alla cultura, alla famiglia), sarà necessario operare un bilanciamento degli interessi messi in discussione da queste nuove società pubbliche, secondo un’interpretazione sistematico-assiologica, senza confondere la generalità dell’interesse con la gerarchia dei valori. Ma qui gli interessi in gioco sono l’interesse alla fruizione generale del nucleo più rilevante dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili e l’interesse finanziario dello Stato-proprietario che mira a sostituire il bene con il prezzo della sua commercializzazione. Dunque, assistiamo ad una necessaria prevalenza del primo, lì dove ad essere in pericolo sono proprio i diritti costituzionalmente garantiti della tutela e valorizzazione dell’ambiente (art. 117 cost.), del paesaggio e dei beni culturali (art. 9 cost.), della salute (art. 32 cost.), della difesa, tutti espressione della persona e dello sviluppo della sua personalità (art. 2 cost.). Le esigenze finanziarie di bilancio devono, dunque, cedere il passo ai diritti della personalità. Appare, dunque, necessaria una rivisitazione delle distinzioni della categoria giuridica dei beni appartenenti ai pubblici poteri, sulla scorta di quanto già iniziato dalla Commissione Rodotà, Commissione per l’elaborazione dei principi e criteri direttivi di uno schema di disegno di legge delega al Governo per la novellazione del Capo II del Titolo I del Libro III del Codice Civile, istituita con Decreto del Ministro della Giustizia il 21 Giugno 2007. In tale prospettiva di riforma tra i beni pubblici vengono inclusi i beni comuni, beni di per sé fuori dal mercato, sganciati dall’idea di titolarità dello Stato (o di enti pubblici) ed informati alla funzione pubblica, al raggiungimento della coesione economico-sociale e territoriale e al soddisfacimento di diritti fondamentali. Essi costituiscono, sempre più, oggi, in un mondo sottoposto alle regole della concorrenza e del mercato, l’unica barriera di difesa dei nuovi poveri. Proprio le privatizzazioni, infatti, sono causa di effetti distorsivi del mercato: i monopoli pubblici, che, se non altro, dovevano sottostare ai controlli pubblicistici di legge, sono stati trasformati in monopoli privati, con lesione del principio cogente di effettività della libera concorrenza, posto alla base della Costituzione economica dell’Unione europea.

Le S.p.A a capitale pubblico. Fruizione generale dei beni e considerazioni critiche

MIGNOZZI, Alessia
2010

Abstract

A fronte di una tendenza, propria della globalizzazione, di svalutare il ruolo e la gestione della proprietà immobiliare a favore dei rapporti dinamici della proprietà mobiliare e, in particolare azionaria, si è, autorevolmente, parlato di una vera e propria riconcettualizzazione del regime giuridico applicabile ai beni immobili dello Stato. In tale contesto si assiste all’adozione da parte del legislatore di provvedimenti che al fine di perseguire finalità di pubblico interesse, tendono ad impiegare lo strumento delle privatizzazioni, istituendo S.p.A. che gestiscono beni pubblici. Così, la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, e la Finanziaria 2010 che istituzionalizzano una notevole diminuzione della titolarità pubblica, quasi non fosse più da considerarsi strumento imprescindibile per il perseguimento del pubblico interesse. Ma se è vero che a rilevare non è la quantità dell’interesse rappresentato: se, cioè, è generale o individuale, ma è la qualità dell’interesse medesimo, se, cioè, sia più o meno attuativo di valori fondamentali (si pensi, ad esempio, alla dignità umana, alla salute, alla cultura, alla famiglia), sarà necessario operare un bilanciamento degli interessi messi in discussione da queste nuove società pubbliche, secondo un’interpretazione sistematico-assiologica, senza confondere la generalità dell’interesse con la gerarchia dei valori. Ma qui gli interessi in gioco sono l’interesse alla fruizione generale del nucleo più rilevante dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili e l’interesse finanziario dello Stato-proprietario che mira a sostituire il bene con il prezzo della sua commercializzazione. Dunque, assistiamo ad una necessaria prevalenza del primo, lì dove ad essere in pericolo sono proprio i diritti costituzionalmente garantiti della tutela e valorizzazione dell’ambiente (art. 117 cost.), del paesaggio e dei beni culturali (art. 9 cost.), della salute (art. 32 cost.), della difesa, tutti espressione della persona e dello sviluppo della sua personalità (art. 2 cost.). Le esigenze finanziarie di bilancio devono, dunque, cedere il passo ai diritti della personalità. Appare, dunque, necessaria una rivisitazione delle distinzioni della categoria giuridica dei beni appartenenti ai pubblici poteri, sulla scorta di quanto già iniziato dalla Commissione Rodotà, Commissione per l’elaborazione dei principi e criteri direttivi di uno schema di disegno di legge delega al Governo per la novellazione del Capo II del Titolo I del Libro III del Codice Civile, istituita con Decreto del Ministro della Giustizia il 21 Giugno 2007. In tale prospettiva di riforma tra i beni pubblici vengono inclusi i beni comuni, beni di per sé fuori dal mercato, sganciati dall’idea di titolarità dello Stato (o di enti pubblici) ed informati alla funzione pubblica, al raggiungimento della coesione economico-sociale e territoriale e al soddisfacimento di diritti fondamentali. Essi costituiscono, sempre più, oggi, in un mondo sottoposto alle regole della concorrenza e del mercato, l’unica barriera di difesa dei nuovi poveri. Proprio le privatizzazioni, infatti, sono causa di effetti distorsivi del mercato: i monopoli pubblici, che, se non altro, dovevano sottostare ai controlli pubblicistici di legge, sono stati trasformati in monopoli privati, con lesione del principio cogente di effettività della libera concorrenza, posto alla base della Costituzione economica dell’Unione europea.
2010
Mignozzi, Alessia
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11591/226025
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