Il problema, cui è dedicato il presente articolo attiene al significato e alle modalità di esercizio dei diritti di controllo del socio di s.r.l. previsti dal nuovo art. 2476, comma 2, c.c. Rispetto alla soluzione intermedia di attribuire ai soci diritti di controllo solo in mancanza dei sindaci, il legislatore della riforma ha preferito, perseguendo l'intento della legge delega di valorizzare i caratteri "personalistici" della s.r.l., concedere incondizionatamente diritti di informazione e di esame dei libri, degli atti al singolo socio, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta e senza limiti relativi alle modalità e alla frequenza dei controlli. D'altro canto, che la sottrazione dei poteri di controllo in presenza del collegio sindacale costituisse una libera scelta legislativa e non invece una necessità logica, lo dimostrano le soluzioni già da tempo adottate in altri ordinamenti, dove il diritto all'informazione del socio è affatto svincolato dalla presenza di un organo di controllo interno o di un revisore esterno. All'opposto la precisa scelta del legislatore attuale pone in risalto la diversa ratio sottesa alle due forme di controllo: la prima è rimessa all'iniziativa del socio e con funzioni principalmente di autotutela, anche se potenzialmente idonea a garantire l'interesse più generale ad una maggiore correttezza nella gestione; l'altra si pone invece direttamente a tutela dei terzi e dei creditori in particolare. Esse poi non solo si collocano su piani diversi – coincidendo peraltro solo in minima parte i diritti indicati dall'art. 2476, comma 2°, c.c. con i poteri-doveri del collegio sindacale – ma presentano altresì caratteristiche differenti: basti pensare all'immediatezza e tempestività che contraddistinguono le prerogative individuali del socio rispetto al trasferimento esclusivo delle funzioni di controllo a favore del collegio sindacale. Ne risulta che anche quando le dimensioni dell'impresa o l'atto costitutivo impongono l'istituzione di un apposito organo di controllo, permane una caratterizzazione della posizione del socio in termini attivi. La consapevolezza del diverso peso assunto dai soci all'interno dell'impresa, non solo meno numerosi e dispersi degli azionisti, ma altresì più interessati alle vicende sociali, giustifica in effetti soluzioni differenti rispetto alle s.p.a. anche sul piano dell'informazione. Quest'ultima si avvicina piuttosto al regime previsto dall'art. 2261 c.c. relativo alla società semplice e, in virtù dei rinvii operati, alle società di persone. Il riconoscimento di più incisivi poteri di controllo da un lato, e l'attribuzione a ciascun socio della legittimazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori e del potere di chiedere la revoca giudiziale in via cautelare nel caso di gravi irregolarità nella gestione dall'altro, forniscono ai singoli soci penetranti strumenti di tutela rispetto all'operato della maggioranza e degli amministratori, con risultati che talvolta vanno al di là di quanto previsto per le società personali, ovvero finora ammesso dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Nonostante il maggior grado di autonomia patrimoniale e la diversa incidenza dell' intuitus personae che caratterizzano le s.r.l. rispetto alle società di persone, i poteri del socio nelle prime paiono per certi versi più incisivi che nelle seconde. E ciò malgrado nelle s.r.l. manchino, almeno secondo il regime legale, quei contrappesi (divieto di concorrenza, possibile esclusione del socio per gravi inadempienze) che nelle società di persone giustificano e rendono forse non troppo onerosi per l'ente così ampi diritti. La stessa responsabilità illimitata dei soci non amministratori di s.n.c. – e, salvo patto contrario, di s.s. – può tradursi in un efficace deterrente all'esercizio abusivo del controllo. Ne consegue che ambito e limiti del controllo del socio di s.r.l. non possono essere dedotti attraverso automatiche trasposizioni dei risultati cui sono pervenute dottrina e giurisprudenza per le società di persone, ma devono essere delineati autonomamente, sia pure in ragione di valutazioni di carattere sistematico. Nel saggio, dopo aver affrontato il problema della titolarità e del contenuto dei diritti in esame, ci si sofferma su due distinti ordini di problemi: da un lato, vengono stabiliti ambito e limiti dell'accesso alle notizie e ai documenti della società (temi questi affrontati nei parr. 5 e 6); dall'altro, ampio spazio viene dedicato all’analisi della natura di tali diritti e degli strumenti giuridici diretti alla loro tutela (v. in particolare l’analisi svolta nel par. 7).

I diritti di controllo del socio di s.r.l.

BUTA, Grazia
2007

Abstract

Il problema, cui è dedicato il presente articolo attiene al significato e alle modalità di esercizio dei diritti di controllo del socio di s.r.l. previsti dal nuovo art. 2476, comma 2, c.c. Rispetto alla soluzione intermedia di attribuire ai soci diritti di controllo solo in mancanza dei sindaci, il legislatore della riforma ha preferito, perseguendo l'intento della legge delega di valorizzare i caratteri "personalistici" della s.r.l., concedere incondizionatamente diritti di informazione e di esame dei libri, degli atti al singolo socio, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta e senza limiti relativi alle modalità e alla frequenza dei controlli. D'altro canto, che la sottrazione dei poteri di controllo in presenza del collegio sindacale costituisse una libera scelta legislativa e non invece una necessità logica, lo dimostrano le soluzioni già da tempo adottate in altri ordinamenti, dove il diritto all'informazione del socio è affatto svincolato dalla presenza di un organo di controllo interno o di un revisore esterno. All'opposto la precisa scelta del legislatore attuale pone in risalto la diversa ratio sottesa alle due forme di controllo: la prima è rimessa all'iniziativa del socio e con funzioni principalmente di autotutela, anche se potenzialmente idonea a garantire l'interesse più generale ad una maggiore correttezza nella gestione; l'altra si pone invece direttamente a tutela dei terzi e dei creditori in particolare. Esse poi non solo si collocano su piani diversi – coincidendo peraltro solo in minima parte i diritti indicati dall'art. 2476, comma 2°, c.c. con i poteri-doveri del collegio sindacale – ma presentano altresì caratteristiche differenti: basti pensare all'immediatezza e tempestività che contraddistinguono le prerogative individuali del socio rispetto al trasferimento esclusivo delle funzioni di controllo a favore del collegio sindacale. Ne risulta che anche quando le dimensioni dell'impresa o l'atto costitutivo impongono l'istituzione di un apposito organo di controllo, permane una caratterizzazione della posizione del socio in termini attivi. La consapevolezza del diverso peso assunto dai soci all'interno dell'impresa, non solo meno numerosi e dispersi degli azionisti, ma altresì più interessati alle vicende sociali, giustifica in effetti soluzioni differenti rispetto alle s.p.a. anche sul piano dell'informazione. Quest'ultima si avvicina piuttosto al regime previsto dall'art. 2261 c.c. relativo alla società semplice e, in virtù dei rinvii operati, alle società di persone. Il riconoscimento di più incisivi poteri di controllo da un lato, e l'attribuzione a ciascun socio della legittimazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori e del potere di chiedere la revoca giudiziale in via cautelare nel caso di gravi irregolarità nella gestione dall'altro, forniscono ai singoli soci penetranti strumenti di tutela rispetto all'operato della maggioranza e degli amministratori, con risultati che talvolta vanno al di là di quanto previsto per le società personali, ovvero finora ammesso dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Nonostante il maggior grado di autonomia patrimoniale e la diversa incidenza dell' intuitus personae che caratterizzano le s.r.l. rispetto alle società di persone, i poteri del socio nelle prime paiono per certi versi più incisivi che nelle seconde. E ciò malgrado nelle s.r.l. manchino, almeno secondo il regime legale, quei contrappesi (divieto di concorrenza, possibile esclusione del socio per gravi inadempienze) che nelle società di persone giustificano e rendono forse non troppo onerosi per l'ente così ampi diritti. La stessa responsabilità illimitata dei soci non amministratori di s.n.c. – e, salvo patto contrario, di s.s. – può tradursi in un efficace deterrente all'esercizio abusivo del controllo. Ne consegue che ambito e limiti del controllo del socio di s.r.l. non possono essere dedotti attraverso automatiche trasposizioni dei risultati cui sono pervenute dottrina e giurisprudenza per le società di persone, ma devono essere delineati autonomamente, sia pure in ragione di valutazioni di carattere sistematico. Nel saggio, dopo aver affrontato il problema della titolarità e del contenuto dei diritti in esame, ci si sofferma su due distinti ordini di problemi: da un lato, vengono stabiliti ambito e limiti dell'accesso alle notizie e ai documenti della società (temi questi affrontati nei parr. 5 e 6); dall'altro, ampio spazio viene dedicato all’analisi della natura di tali diritti e degli strumenti giuridici diretti alla loro tutela (v. in particolare l’analisi svolta nel par. 7).
2007
Buta, Grazia
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11591/218198
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact