L’opportunità di affidare ad una giurisdizione speciale la cognizione dei delitti che interessava l’esistenza stessa dello Stato, o dei delitti commessi da soggetti collocati in posizione di privilegio per posizione sociale o per importanza della funzione pubblica esercitata, ha caratterizzato l’esperienza costituzionale di molti paesi. Attraverso il principio sancito nella Magna Charta Libertatum che affidava alla Camera dei Lord una duplice funzione: suprema magistratura forse prima che Corpo politico, anche le Chartes constitutionnelles françaises del 1814 e del 1830 trovarono solenne giustificazione all’attribuzione di funzioni giurisdizionali alla Camera dei Pari per i reati penali commessi dai suoi membri. L’incapacità sabauda di progettare un archètipo istituzionale ovvero di strutturare il sistema su modelli innovativi, si tradusse nella sterile imitazione delle Istituzioni d’Oltralpe, riproponendo, attraverso un dogmatismo ideologico, schemi e strutture ormai superati dalla stessa scienza giuridica che le aveva teorizzate. Pertanto, importata l’anacronistica pària ereditaria della Restaurazione francese, in un sistema monoclasse che solo nel 1912 introdusse un limitato suffragio universale, sembrò naturale attenersi integralmente al modello d’Oltralpe anche in tema di attribuzioni giudiziarie del Senato, rifondendo nel testo dello Statuto i corrispondenti articoli delle Carte francesi. La teorizzazione del doppio Corpo del Senato, legislativo e giudiziario, attraverso un fictio giuridica che richiama alla mente le teorie di Kantorowicz, servì a giustificare le incompatibili attribuzioni legislative e giudiziarie conferite al Senato, contraddicendo tutta l’evoluzione teorica che da Montesquieu affermò l’essenzialità della tripartizione dei poteri, attribuendo autonoma funzione al giudiziario. Questa forzatura emerge chiaramente dall’analisi sistemica del testo statutario nel quale si delineò una visione del giudiziario e delle sue garanzie di indipendenza non orientata nel segno delle dottrine illuministe e liberali che avevano invece permeato altre esperienze costituzionali come quella belga del 1831. Lo Statuto attraverso il disposto dell’art. 36 conferì all’esecutivo una posizione di privilegio all’interno del sistema costituzionale, un potestà contrastante con i principi del liberalismo che si dissero ispiratori di Carlo Alberto, una funzione, politicamente rilevante ma giuridicamente assai discutibile, di arbitro dell’opportunità di sottrarre alla giurisdizione ordinaria quei casi ritenuti opportunamente avocabili allo stesso esecutivo. Molta parte della dottrina e della giurisprudenza ma anche alcuni Senatori interessati più al prestigio dell’Istituzione che al personale interesse, si espressero duramente sulle prerogative senatorie configurate come mero privilegio senz’altra giustificazione di carattere istituzionale, ultimo baluardo di antico regime che opponeva forti resistenze contro il suo scardinamento.
POTERE POLITICO E FUNZIONE GIUDIZIARIA DEL SENATO NELL’ITALIA UNITA
TISCI, Antonio
2008
Abstract
L’opportunità di affidare ad una giurisdizione speciale la cognizione dei delitti che interessava l’esistenza stessa dello Stato, o dei delitti commessi da soggetti collocati in posizione di privilegio per posizione sociale o per importanza della funzione pubblica esercitata, ha caratterizzato l’esperienza costituzionale di molti paesi. Attraverso il principio sancito nella Magna Charta Libertatum che affidava alla Camera dei Lord una duplice funzione: suprema magistratura forse prima che Corpo politico, anche le Chartes constitutionnelles françaises del 1814 e del 1830 trovarono solenne giustificazione all’attribuzione di funzioni giurisdizionali alla Camera dei Pari per i reati penali commessi dai suoi membri. L’incapacità sabauda di progettare un archètipo istituzionale ovvero di strutturare il sistema su modelli innovativi, si tradusse nella sterile imitazione delle Istituzioni d’Oltralpe, riproponendo, attraverso un dogmatismo ideologico, schemi e strutture ormai superati dalla stessa scienza giuridica che le aveva teorizzate. Pertanto, importata l’anacronistica pària ereditaria della Restaurazione francese, in un sistema monoclasse che solo nel 1912 introdusse un limitato suffragio universale, sembrò naturale attenersi integralmente al modello d’Oltralpe anche in tema di attribuzioni giudiziarie del Senato, rifondendo nel testo dello Statuto i corrispondenti articoli delle Carte francesi. La teorizzazione del doppio Corpo del Senato, legislativo e giudiziario, attraverso un fictio giuridica che richiama alla mente le teorie di Kantorowicz, servì a giustificare le incompatibili attribuzioni legislative e giudiziarie conferite al Senato, contraddicendo tutta l’evoluzione teorica che da Montesquieu affermò l’essenzialità della tripartizione dei poteri, attribuendo autonoma funzione al giudiziario. Questa forzatura emerge chiaramente dall’analisi sistemica del testo statutario nel quale si delineò una visione del giudiziario e delle sue garanzie di indipendenza non orientata nel segno delle dottrine illuministe e liberali che avevano invece permeato altre esperienze costituzionali come quella belga del 1831. Lo Statuto attraverso il disposto dell’art. 36 conferì all’esecutivo una posizione di privilegio all’interno del sistema costituzionale, un potestà contrastante con i principi del liberalismo che si dissero ispiratori di Carlo Alberto, una funzione, politicamente rilevante ma giuridicamente assai discutibile, di arbitro dell’opportunità di sottrarre alla giurisdizione ordinaria quei casi ritenuti opportunamente avocabili allo stesso esecutivo. Molta parte della dottrina e della giurisprudenza ma anche alcuni Senatori interessati più al prestigio dell’Istituzione che al personale interesse, si espressero duramente sulle prerogative senatorie configurate come mero privilegio senz’altra giustificazione di carattere istituzionale, ultimo baluardo di antico regime che opponeva forti resistenze contro il suo scardinamento.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.