La Costituzione, nella formulazione originaria del 1948, non prevedeva espressamente la tutela dell’ambiente. In assenza di incisivi interventi legislativi, tale protezione è stata principalmente affrontata in sede giurisdizionale, dove la Corte Costituzionale ha configurato l’ambiente quale oggetto di tutela giuridica. Il giudice delle leggi ha svolto un ruolo pregnante, nel ventennio antecedente alla riforma del Titolo V della Cost. del 2001, con cui il legislatore costituzionale ha introdotto nella Cost. la tutela dell’ambiente. Si è assistito al consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale che ha delineato l’interesse ambientale come meritevole di tutela sul piano costituzionale e l’ambiente alla stregua di un valore fondamentale dell’ordinamento giuridico, individuando nel testo costituzionale il fondamento della tutela ambientale, attraverso un’opera di interpretazione evolutiva di talune norme costituzionali: operando principalmente un collegamento tra l’art. 9 (relativo alla tutela del paesaggio) e l’art. 32 (che riconosce e garantisce il diritto alla salute come diritto del singolo ed interesse della collettività). Con il presente contributo si è incentrata l’attenzione sulle fondamentali sentenze in cui la Corte ricostruisce una nozione ampia ed unitaria dell’ambiente e lo configura come valore fondamentale dell’ordinamento ed interesse della collettività, suscettibile di una tutela diversa e distinta rispetto alla tutela che l’ordinamento deve apprestare al singolo, che subisca un danno individuale e mediato, a seguito della lesione del bene “ambiente” o a beni personali che gli appartengono ovvero alla propria salute. Il giudice delle leggi, oltre a puntualizzare la rilevanza oggettiva del bene ambiente, oggetto di tutela pubblicistica, seguendo un filone ricostruttivo della Corte di Cassazione, non manca di porre in rilievo che esiste, al contempo, una fascia di interessi che trova la sua matrice nell’ambiente. In particolare, sottolineando il fondamento costituzionale della tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, riconosce che, quando si verifica il danno ambientale, si realizza anche un’offesa della persona nella sua dimensione individuale e sociale intesa come lesione del diritto fondamentale a rilevanza costituzionale “ad un ambiente salubre”, che costituisce un elemento integrante della personalità umana. Tali pronunce rappresentano pietre miliari nel riconoscimento ad opera della Corte cost. non solo di una tutela di carattere pubblico del bene ambiente, ma anche della tutela del singolo cittadino. Si analizzano le ricadute che tali pronunce hanno avuto sulla giurisprudenza di merito e di legittimità: tale orientamento della corte cost. ha inevitabilmente influenzato la Cassazione, oltre che i giudici di merito che hanno, in più occasioni, riconosciuto la risarcibilità del danno ambientale che incida sulla sfera del singolo, in quanto lesivo della personalità, di recente ammettendo anche il risarcimento del danno non patrimoniale. La Corte Cost. ha, inoltre, senza dubbio influenzato il legislatore Costituzionale che, dopo più di un cinquantennio dall’entrata in vigore della Cost., ha esplicitamente introdotto la materia ambientale nella Cost. La espressa previsione della “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” nell’art. 117, comma 2, lett. s) rappresenta, il risultato del consolidarsi degli orientamenti della corte cost., che ha ravvisato la rilevanza costituzionale dell’interesse ambientale

“La tutela dell’ambiente quale «valore costituzionale primario» prima e dopo la riforma del Titolo V della Costituzione”

D'ALFONSO, Giovanna
2006

Abstract

La Costituzione, nella formulazione originaria del 1948, non prevedeva espressamente la tutela dell’ambiente. In assenza di incisivi interventi legislativi, tale protezione è stata principalmente affrontata in sede giurisdizionale, dove la Corte Costituzionale ha configurato l’ambiente quale oggetto di tutela giuridica. Il giudice delle leggi ha svolto un ruolo pregnante, nel ventennio antecedente alla riforma del Titolo V della Cost. del 2001, con cui il legislatore costituzionale ha introdotto nella Cost. la tutela dell’ambiente. Si è assistito al consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale che ha delineato l’interesse ambientale come meritevole di tutela sul piano costituzionale e l’ambiente alla stregua di un valore fondamentale dell’ordinamento giuridico, individuando nel testo costituzionale il fondamento della tutela ambientale, attraverso un’opera di interpretazione evolutiva di talune norme costituzionali: operando principalmente un collegamento tra l’art. 9 (relativo alla tutela del paesaggio) e l’art. 32 (che riconosce e garantisce il diritto alla salute come diritto del singolo ed interesse della collettività). Con il presente contributo si è incentrata l’attenzione sulle fondamentali sentenze in cui la Corte ricostruisce una nozione ampia ed unitaria dell’ambiente e lo configura come valore fondamentale dell’ordinamento ed interesse della collettività, suscettibile di una tutela diversa e distinta rispetto alla tutela che l’ordinamento deve apprestare al singolo, che subisca un danno individuale e mediato, a seguito della lesione del bene “ambiente” o a beni personali che gli appartengono ovvero alla propria salute. Il giudice delle leggi, oltre a puntualizzare la rilevanza oggettiva del bene ambiente, oggetto di tutela pubblicistica, seguendo un filone ricostruttivo della Corte di Cassazione, non manca di porre in rilievo che esiste, al contempo, una fascia di interessi che trova la sua matrice nell’ambiente. In particolare, sottolineando il fondamento costituzionale della tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, riconosce che, quando si verifica il danno ambientale, si realizza anche un’offesa della persona nella sua dimensione individuale e sociale intesa come lesione del diritto fondamentale a rilevanza costituzionale “ad un ambiente salubre”, che costituisce un elemento integrante della personalità umana. Tali pronunce rappresentano pietre miliari nel riconoscimento ad opera della Corte cost. non solo di una tutela di carattere pubblico del bene ambiente, ma anche della tutela del singolo cittadino. Si analizzano le ricadute che tali pronunce hanno avuto sulla giurisprudenza di merito e di legittimità: tale orientamento della corte cost. ha inevitabilmente influenzato la Cassazione, oltre che i giudici di merito che hanno, in più occasioni, riconosciuto la risarcibilità del danno ambientale che incida sulla sfera del singolo, in quanto lesivo della personalità, di recente ammettendo anche il risarcimento del danno non patrimoniale. La Corte Cost. ha, inoltre, senza dubbio influenzato il legislatore Costituzionale che, dopo più di un cinquantennio dall’entrata in vigore della Cost., ha esplicitamente introdotto la materia ambientale nella Cost. La espressa previsione della “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” nell’art. 117, comma 2, lett. s) rappresenta, il risultato del consolidarsi degli orientamenti della corte cost., che ha ravvisato la rilevanza costituzionale dell’interesse ambientale
2006
D'Alfonso, Giovanna
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11591/217392
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