Il gup, nel pronunciare sentenza ex art. 425 c.p.p. co. 3,deve valutare, sotto il profilo processuale, se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sotenere l'accusa in giudizio. Il gup, nell'effettuare la suddetta valutazione, non può svolgere una complessa e approfondita disamina nel merito del materiale probatorio ed eprimere, quindi, un giudizio sulla colpevolezza dell'imputato, essendo tale valutazione riservata al tribunale all'esito del dibattimento. La pronuncia de qua ripropone la questione relativa al ruolo del gup in udienza, nonchè l'estensione del suo potere cognitivo-valutativo ai fini dell'emissione della sent. ex art. 425.

La valutazione prognostica del giudice dell'udienza preliminare alla luce della recente giurisprudenza

VIRGILIO, Alberto
2012

Abstract

Il gup, nel pronunciare sentenza ex art. 425 c.p.p. co. 3,deve valutare, sotto il profilo processuale, se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sotenere l'accusa in giudizio. Il gup, nell'effettuare la suddetta valutazione, non può svolgere una complessa e approfondita disamina nel merito del materiale probatorio ed eprimere, quindi, un giudizio sulla colpevolezza dell'imputato, essendo tale valutazione riservata al tribunale all'esito del dibattimento. La pronuncia de qua ripropone la questione relativa al ruolo del gup in udienza, nonchè l'estensione del suo potere cognitivo-valutativo ai fini dell'emissione della sent. ex art. 425.
2012
Virgilio, Alberto
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11591/180594
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