Si prende spunto da una sentenza non edita del Tribunale di Cosenza per ricostruire la natura dell’arbitrato in materia di lavoro. Il provvedimento prende in esame il caso dell’impugnazione di un lodo di lavoro, mai notificato, proposta oltre l’anno dalla sua emanazione. L’art. 412 quater c.p.c. che si occupa del termine per proporre l’impugnazione avverso il lodo di lavoro individua nella notificazione del lodo la decorrenza del termine per proporre appello, non prevedendo alcunché nell’ipotesi in cui l’emanazione del lodo non venga seguita dalla sua notificazione. Dopo avere esaminato l’arbitrato in materia di lavoro e avere stabilito che nell’istituto convivono elementi tipici dell’arbitrato rituale ed irrituale, si perviene alla conclusione che, essendo l’arbitrato de quo fortemente deformalizzato, in mancanza di norme espresse, la disciplina di riferimento dovrà essere mutuata da quella dell’arbitrato rituale. In definitiva, al caso in esame va applicato analogicamente la disposizione di cui all’art. 828 c.p.c., che prevede che, in caso di mancata notifica del lodo, il termine per proporre l’impugnazione è quello annuale decorrente dalla data dell’ultima sottoscrizione.

Sulla natura dell’arbitrato nelle controversie di lavoro e sulla decorrenza del termine di impugnazione del lodo

VERDE, Valeria
2010

Abstract

Si prende spunto da una sentenza non edita del Tribunale di Cosenza per ricostruire la natura dell’arbitrato in materia di lavoro. Il provvedimento prende in esame il caso dell’impugnazione di un lodo di lavoro, mai notificato, proposta oltre l’anno dalla sua emanazione. L’art. 412 quater c.p.c. che si occupa del termine per proporre l’impugnazione avverso il lodo di lavoro individua nella notificazione del lodo la decorrenza del termine per proporre appello, non prevedendo alcunché nell’ipotesi in cui l’emanazione del lodo non venga seguita dalla sua notificazione. Dopo avere esaminato l’arbitrato in materia di lavoro e avere stabilito che nell’istituto convivono elementi tipici dell’arbitrato rituale ed irrituale, si perviene alla conclusione che, essendo l’arbitrato de quo fortemente deformalizzato, in mancanza di norme espresse, la disciplina di riferimento dovrà essere mutuata da quella dell’arbitrato rituale. In definitiva, al caso in esame va applicato analogicamente la disposizione di cui all’art. 828 c.p.c., che prevede che, in caso di mancata notifica del lodo, il termine per proporre l’impugnazione è quello annuale decorrente dalla data dell’ultima sottoscrizione.
2010
Verde, Valeria
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11591/178062
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