Con la riforma del 2003 il legislatore ha ridisegnato il sistema dei controlli sull’amministrazione e sulla contabilità nella società a responsabilità limitata . Più di recente, sul tema è intervenuto il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, recante la nuova disciplina della revisione legale dei conti , che ha modificato l’art. 2477 c.c., ampliando le ipotesi in cui è obbligatoria la nomina del collegio sindacale. La norma impone la nomina del collegio sindacale anche nei casi in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando controlli società obbligate alla revisione legale dei conti, chiarendo così profili di disciplina che nel vigore del vecchio testo dell'art. 2477 c.c. avevano generato incertezze e dispute interpretative. Con il nuovo art. 2477 c.c. non solo sono stati introdotti nuovi presupposti di obbligatorietà del collegio sindacale, ma il legislatore, per evitare elementi di incertezza, ha disposto che «l’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato» . Prima della modifica, la variabilità nel tempo dei parametri fissati nell’art. 2477 c.c. non sempre consentiva di individuare agevolmente il momento in cui scattasse (o venisse meno) l'obbligatorietà del collegio sindacale.
Collegio sindacale e revisione legale dei conti nella s.r.l (alla luce delle modifiche all’art. 2477 c.c. apportate dal d.lgs. 39/2010)
BUTA, Grazia
2010
Abstract
Con la riforma del 2003 il legislatore ha ridisegnato il sistema dei controlli sull’amministrazione e sulla contabilità nella società a responsabilità limitata . Più di recente, sul tema è intervenuto il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, recante la nuova disciplina della revisione legale dei conti , che ha modificato l’art. 2477 c.c., ampliando le ipotesi in cui è obbligatoria la nomina del collegio sindacale. La norma impone la nomina del collegio sindacale anche nei casi in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando controlli società obbligate alla revisione legale dei conti, chiarendo così profili di disciplina che nel vigore del vecchio testo dell'art. 2477 c.c. avevano generato incertezze e dispute interpretative. Con il nuovo art. 2477 c.c. non solo sono stati introdotti nuovi presupposti di obbligatorietà del collegio sindacale, ma il legislatore, per evitare elementi di incertezza, ha disposto che «l’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato» . Prima della modifica, la variabilità nel tempo dei parametri fissati nell’art. 2477 c.c. non sempre consentiva di individuare agevolmente il momento in cui scattasse (o venisse meno) l'obbligatorietà del collegio sindacale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.