Il saggio, nell’ottica della rilettura del diritto privato alla luce dei principi costituzionali, consacrati negli artt. 2 e 3, sottolinea come l’introduzione nel nostro ordinamento dell’azione collettiva risarcitoria (di cui all’attuale art. 140 bis. C.Cons) ponga in atto i principi costituzionali di solidarietà economica tra le componenti sociali e di sussidiarietà. In primo luogo, il legislatore attribuisce la legittimazione attiva alle formazioni sociali che agiscono a tutela di interessi collettivi, in attuazione del principio di solidarietà, intesa quale compartecipazione agli interessi e coordinamento di posizioni soggettive, al fine di difendere soggetti economici più deboli verso gli operatori più forti nel mercato. Di qui la concretizzazione del principio di sussidiarietà, intesa quale criterio di riallocazione dei rischi e delle risorse, di delimitazione dei costi sociali derivanti dagli illeciti di massa, nonché di semplificazione dell’iter processuale accertativo della responsabilità. Attraverso tale intervento normativo, lo Stato garantirebbe, dunque, in applicazione dell’art. 3, comma 2, Cost., la rimozione di ostacoli di ordine economico e sociale che impediscano, di fatto, il pieno sviluppo della personalità umana, predisponendo uno «strumento processuale» di tutela collettiva, attivabile ad opera di formazioni sociali e, dunque, una tecnica di difesa dei soggetti più deboli. Sulla base di tali premesse, si descrive, in brevi linee, l’attuale disciplina dell’azione collettiva risarcitoria, per poi porsi il quesito se la regolamentazione sia realmente idonea a garantire un’effettiva tutela collettiva risarcitoria.

Effettività della tutela collettiva risarcitoria. Quali prospettive?

D'ALFONSO, Giovanna
2009

Abstract

Il saggio, nell’ottica della rilettura del diritto privato alla luce dei principi costituzionali, consacrati negli artt. 2 e 3, sottolinea come l’introduzione nel nostro ordinamento dell’azione collettiva risarcitoria (di cui all’attuale art. 140 bis. C.Cons) ponga in atto i principi costituzionali di solidarietà economica tra le componenti sociali e di sussidiarietà. In primo luogo, il legislatore attribuisce la legittimazione attiva alle formazioni sociali che agiscono a tutela di interessi collettivi, in attuazione del principio di solidarietà, intesa quale compartecipazione agli interessi e coordinamento di posizioni soggettive, al fine di difendere soggetti economici più deboli verso gli operatori più forti nel mercato. Di qui la concretizzazione del principio di sussidiarietà, intesa quale criterio di riallocazione dei rischi e delle risorse, di delimitazione dei costi sociali derivanti dagli illeciti di massa, nonché di semplificazione dell’iter processuale accertativo della responsabilità. Attraverso tale intervento normativo, lo Stato garantirebbe, dunque, in applicazione dell’art. 3, comma 2, Cost., la rimozione di ostacoli di ordine economico e sociale che impediscano, di fatto, il pieno sviluppo della personalità umana, predisponendo uno «strumento processuale» di tutela collettiva, attivabile ad opera di formazioni sociali e, dunque, una tecnica di difesa dei soggetti più deboli. Sulla base di tali premesse, si descrive, in brevi linee, l’attuale disciplina dell’azione collettiva risarcitoria, per poi porsi il quesito se la regolamentazione sia realmente idonea a garantire un’effettiva tutela collettiva risarcitoria.
2009
D'Alfonso, Giovanna
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