Nell’ambito del procedimento di ingiunzione, l’art. 633 c.p.c., nell’indicare le condizioni di ammissibilità della domanda di ingiunzione, distingue il caso in cui si fornisce prova scritta del diritto (comma 1, n.1) dai casi di crediti professionali (comma 1, n.3) e di crediti per prestazioni giudiziali o stragiudiziali compiute da soggetti che prestano la loro opera nel processo (comma 1, n.2). La disposizione distingue la <prova scritta> dai diversi elementi che legittimano la pronuncia dell’ingiunzione. Nella fase monitoria, la prova scritta atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo a norma degli artt. 633 e 634 c.p.c. assume un significato atecnico che non coincide con quello del procedimento ordinario. In altri termini, il giudice dovrà emettere ingiunzione allorquando verifichi la presenza di una prova che dimostri l’esistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, salvo poi verificare nell’eventuale giudizio di opposizione l’idoneità della prova a sorreggere la pretesa. Lo scritto passa in rassegna tutti le prove spendibili in sede monitoria, ivi comprese le prove privilegiate, ove l’attività valutativa del giudice risulta fortemente compressa.
La prova nel procedimento ingiuntivo
VERDE, Valeria
2005
Abstract
Nell’ambito del procedimento di ingiunzione, l’art. 633 c.p.c., nell’indicare le condizioni di ammissibilità della domanda di ingiunzione, distingue il caso in cui si fornisce prova scritta del diritto (comma 1, n.1) dai casi di crediti professionali (comma 1, n.3) e di crediti per prestazioni giudiziali o stragiudiziali compiute da soggetti che prestano la loro opera nel processo (comma 1, n.2). La disposizione distingue laI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.