L’ingegneria genetica, accanto ad indubbi benefici per la prevenzione e la cura di gravi patologie, reca in sé alcune perplessità per le conseguenze che ne potrebbero derivare per la tenuta di inderogabili diritti dell’uomo, di cui sono titolari le stesse generazioni future, a seguito di un uso improprio delle sue applicazioni. I possibili rischi per la salvaguardia dei valori personalistici, a cominciare dal diritto alla riservatezza sui dati sensibili, relativi alle condizioni di salute dell’individuo, per affezioni anche ad insorgenza futura, induce il giurista a continui e ripetuti bilanciamenti tra interessi tra di loro antinomici. La necessaria conformazione, alle inedite opportunità consentite dalla ricerca biomedica, delle numerose disposizioni costituzionali (a cominciare dagli art. 3, 1° comma, e 32), poste a presidio dei diritti della persona, conduce l’interprete, sia esso il legislatore che il giudice, ad enucleare nuovi profili garantistici (dal diritto di sapere o di ignorare le proprie caratteristiche genetiche; al diritto di entrare in possesso delle informazioni sanitarie condivise, per consentire la cura del soggetto richiedente; fino al diritto di conoscere l’identità genetica del presunto colpevole di un reato in grado di destare particolare allarme sociale) di situazioni giuridiche di vantaggio, come il diritto all’informazione o alla riservatezza, già conosciute in passato. Le possibili ricadute delle applicazioni dell’ingegneria genetica sulla tenuta di questi inderogabili diritti fondamentali hanno, pertanto, indotto il legislatore ad introdurre specifiche regole di condotta nei vari settori di impiego di tale importante applicazione della conoscenza umana.

Analisi genetica e tutela del diritto alla riservatezza. Il bilanciamento tra diritto di conoscere e quello di ignorare le proprie informazioni biologiche

CHIEFFI, Lorenzo
2010

Abstract

L’ingegneria genetica, accanto ad indubbi benefici per la prevenzione e la cura di gravi patologie, reca in sé alcune perplessità per le conseguenze che ne potrebbero derivare per la tenuta di inderogabili diritti dell’uomo, di cui sono titolari le stesse generazioni future, a seguito di un uso improprio delle sue applicazioni. I possibili rischi per la salvaguardia dei valori personalistici, a cominciare dal diritto alla riservatezza sui dati sensibili, relativi alle condizioni di salute dell’individuo, per affezioni anche ad insorgenza futura, induce il giurista a continui e ripetuti bilanciamenti tra interessi tra di loro antinomici. La necessaria conformazione, alle inedite opportunità consentite dalla ricerca biomedica, delle numerose disposizioni costituzionali (a cominciare dagli art. 3, 1° comma, e 32), poste a presidio dei diritti della persona, conduce l’interprete, sia esso il legislatore che il giudice, ad enucleare nuovi profili garantistici (dal diritto di sapere o di ignorare le proprie caratteristiche genetiche; al diritto di entrare in possesso delle informazioni sanitarie condivise, per consentire la cura del soggetto richiedente; fino al diritto di conoscere l’identità genetica del presunto colpevole di un reato in grado di destare particolare allarme sociale) di situazioni giuridiche di vantaggio, come il diritto all’informazione o alla riservatezza, già conosciute in passato. Le possibili ricadute delle applicazioni dell’ingegneria genetica sulla tenuta di questi inderogabili diritti fondamentali hanno, pertanto, indotto il legislatore ad introdurre specifiche regole di condotta nei vari settori di impiego di tale importante applicazione della conoscenza umana.
2010
Chieffi, Lorenzo
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11591/158437
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact