Il contributo si propone di individuare e verificare i possibili, diversi, percorsi interpretativi fondanti per la creazione di un sistema cautelare europeo, uniformemente accolto da tutti gli Stati aderenti all’Unione Europea. L’ambizioso obiettivo parte dall’analisi degli strumenti di mutuo riconoscimento, tra cui emerge, in primis, il mandato d’arresto europeo, introdotto dalla decisione quadro 2002/584/GAI. È dall’analisi delle peculiarità di tale strumento che si può verificare l’idoneità e l’utilità dello stesso a divenire modello per un sistema cautelare integrato. Epperò, volgendo lo sguardo all’attuazione interna, si manifestano evidenti differenze rispetto all’atto europeo; differenze, queste, che hanno condotto a diverse e molteplici interpretazioni giurisprudenziali adeguatrici. Seguendo la linea della progressiva afflittività delle misure cautelari applicabili nello spazio europeo, la ricerca si sposta sulla decisione 2009/829/GAI, sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare, che svolge una funzione complementare all’istituto del Mae. Volgendo lo sguardo al versante interpretativo, si registrano ancora interventi giurisprudenziali, volti a verificare la compatibilità degli strumenti di mutuo riconoscimento con i diritti e libertà fondamentali. Recentemente la Grande Sezione della Corte di giustizia, con la sentenza 21 dicembre 2023, causa C-209/22, è tornata a pronunciarsi sul delicato rapporto tra esecuzione del mandato di arresto europeo e rispetto dei diritti fondamentali; in particolare, nella decisione viene valorizzato il diritto al rispetto della vita privata e familiare, sotto il profilo del mantenimento di rapporti effettivi e diretti tra genitori e figli, e la considerazione del preminente interesse del minore convivente con la persona privata della libertà personale, quale condizione giustificativa ad un rifiuto dell’esecuzione della decisone giudiziaria. Completa il quadro degli strumenti di cooperazione giudiziale, sul versante cautelare personale, la direttiva 2011/29/UE che ha introdotto l’ordine di protezione europeo, finalizzato ad ampliare, oltre i confini nazionali, la portata applicativa della misura cautelare emessa a tutela della vittima. Nell’ottica unitaria un grande passo in avanti è stato compiuto con l’introduzione della Procura europea, istituita con il regolamento 2017/1939/UE, la cui competenza appare limitata ai reati lesivi di interessi finanziari europei. La necessità di fornire l’Unione di una Procura evidenzia la volontà di dotare l’organizzazione di un organo idoneo a superare la logica orizzontale della cooperazione a favore di una logica verticale di integrazione fra diversi spazi giudiziari. Se da un lato l’istituzione della Procura potrebbe rappresentare un punto di partenza per uno statuto cautelare compatibile con i diritti fondamentali, dall’altro, l’approccio minimalista del Regolamento istitutivo, che dedica alle misure cautelari una sola norma, fa emergere un paradosso che spinge a rivalutare le potenzialità dell’istituto. Tanti i dubbi irrisolti che emergono dallo studio delle singole misure cautelari che, in virtù del principio del mutuo riconoscimento, possono trovare applicazione all’interno degli Stati membri. In questo scenario, consapevoli della diversità culturale dei modelli processuali degli Stati membri, risulta sfidante la ricerca di una nuova fase di cooperazione tra Paesi, volta alla creazione di un processo penale unitario. L’ambizioso obiettivo, che si colloca nel possibile alveo di un ius commune europeo, è verificare la sostenibilità di un sistema cautelare uniforme, partendo dal principio di armonizzazione delle legislazioni nazionali e rendendo omogenee le regole procedurali e il sistema dei rimedi.

Per uno statuto cautelare europeo tra criticità e prospettive

Anna Rita Di Muccio
2025

Abstract

Il contributo si propone di individuare e verificare i possibili, diversi, percorsi interpretativi fondanti per la creazione di un sistema cautelare europeo, uniformemente accolto da tutti gli Stati aderenti all’Unione Europea. L’ambizioso obiettivo parte dall’analisi degli strumenti di mutuo riconoscimento, tra cui emerge, in primis, il mandato d’arresto europeo, introdotto dalla decisione quadro 2002/584/GAI. È dall’analisi delle peculiarità di tale strumento che si può verificare l’idoneità e l’utilità dello stesso a divenire modello per un sistema cautelare integrato. Epperò, volgendo lo sguardo all’attuazione interna, si manifestano evidenti differenze rispetto all’atto europeo; differenze, queste, che hanno condotto a diverse e molteplici interpretazioni giurisprudenziali adeguatrici. Seguendo la linea della progressiva afflittività delle misure cautelari applicabili nello spazio europeo, la ricerca si sposta sulla decisione 2009/829/GAI, sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare, che svolge una funzione complementare all’istituto del Mae. Volgendo lo sguardo al versante interpretativo, si registrano ancora interventi giurisprudenziali, volti a verificare la compatibilità degli strumenti di mutuo riconoscimento con i diritti e libertà fondamentali. Recentemente la Grande Sezione della Corte di giustizia, con la sentenza 21 dicembre 2023, causa C-209/22, è tornata a pronunciarsi sul delicato rapporto tra esecuzione del mandato di arresto europeo e rispetto dei diritti fondamentali; in particolare, nella decisione viene valorizzato il diritto al rispetto della vita privata e familiare, sotto il profilo del mantenimento di rapporti effettivi e diretti tra genitori e figli, e la considerazione del preminente interesse del minore convivente con la persona privata della libertà personale, quale condizione giustificativa ad un rifiuto dell’esecuzione della decisone giudiziaria. Completa il quadro degli strumenti di cooperazione giudiziale, sul versante cautelare personale, la direttiva 2011/29/UE che ha introdotto l’ordine di protezione europeo, finalizzato ad ampliare, oltre i confini nazionali, la portata applicativa della misura cautelare emessa a tutela della vittima. Nell’ottica unitaria un grande passo in avanti è stato compiuto con l’introduzione della Procura europea, istituita con il regolamento 2017/1939/UE, la cui competenza appare limitata ai reati lesivi di interessi finanziari europei. La necessità di fornire l’Unione di una Procura evidenzia la volontà di dotare l’organizzazione di un organo idoneo a superare la logica orizzontale della cooperazione a favore di una logica verticale di integrazione fra diversi spazi giudiziari. Se da un lato l’istituzione della Procura potrebbe rappresentare un punto di partenza per uno statuto cautelare compatibile con i diritti fondamentali, dall’altro, l’approccio minimalista del Regolamento istitutivo, che dedica alle misure cautelari una sola norma, fa emergere un paradosso che spinge a rivalutare le potenzialità dell’istituto. Tanti i dubbi irrisolti che emergono dallo studio delle singole misure cautelari che, in virtù del principio del mutuo riconoscimento, possono trovare applicazione all’interno degli Stati membri. In questo scenario, consapevoli della diversità culturale dei modelli processuali degli Stati membri, risulta sfidante la ricerca di una nuova fase di cooperazione tra Paesi, volta alla creazione di un processo penale unitario. L’ambizioso obiettivo, che si colloca nel possibile alveo di un ius commune europeo, è verificare la sostenibilità di un sistema cautelare uniforme, partendo dal principio di armonizzazione delle legislazioni nazionali e rendendo omogenee le regole procedurali e il sistema dei rimedi.
2025
9791221114447
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11591/560373
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