Perché ricordare il 160° anniversario della promulgazione della legge n. 1409 del 15 agosto del 1863, consegnata alla storia col nome del suo proponente Giuseppe Pica? Due le motivazioni che rappresentano anche elementi di novità nel dibattito sul fenomeno del Brigantaggio. Il primo riguarda il contributo della storiografia giuridica, che negli ultimi trent’anni ha assunto un ruolo sempre più rilevante e che ha permesso di comprendere il fenomeno del brigantaggio attraverso le categorie del diritto. Questo approccio ha dimostrato in modo inequivocabile che il dato giuridico è stato determinante sia per la definizione che per la repressione del fenomeno. Il secondo motivo è strettamente connesso al primo e riguarda il riconoscimento dell’importanza delle fonti giuridiche, in particolare dei processi scaturiti dalla Legge Pica. Questi atti giudiziari rappresentano una fonte documentaria preziosa per comprendere il brigantaggio, le tipologie di reati, i meccanismi repressivi e il ruolo degli inquisitori e dei giudici, che furono in larga parte militari, chiamati ad applicare un codice di guerra a civili, come già avvenuto durante il decennio francese. In effetti, il nucleo della Legge Pica non risiede nei suoi pochi articoli, ma nelle norme procedurali che essa richiamava. Grazie a queste norme, i briganti diventavano individui riconosciuti dallo Stato e soggetti al suo diritto, cosicché, paradossalmente, la legislazione d’eccezione contribuì all’unificazione nazionale poiché trasformò i briganti da nemici a criminali sottoposti alla giustizia di un’Italia unita

IL BRIGANTAGGIO E LA SUA REPRESSIONE NELLA STORIA D’ITALIA. A 160 anni dalla Legge Pica

Pignata M
2025

Abstract

Perché ricordare il 160° anniversario della promulgazione della legge n. 1409 del 15 agosto del 1863, consegnata alla storia col nome del suo proponente Giuseppe Pica? Due le motivazioni che rappresentano anche elementi di novità nel dibattito sul fenomeno del Brigantaggio. Il primo riguarda il contributo della storiografia giuridica, che negli ultimi trent’anni ha assunto un ruolo sempre più rilevante e che ha permesso di comprendere il fenomeno del brigantaggio attraverso le categorie del diritto. Questo approccio ha dimostrato in modo inequivocabile che il dato giuridico è stato determinante sia per la definizione che per la repressione del fenomeno. Il secondo motivo è strettamente connesso al primo e riguarda il riconoscimento dell’importanza delle fonti giuridiche, in particolare dei processi scaturiti dalla Legge Pica. Questi atti giudiziari rappresentano una fonte documentaria preziosa per comprendere il brigantaggio, le tipologie di reati, i meccanismi repressivi e il ruolo degli inquisitori e dei giudici, che furono in larga parte militari, chiamati ad applicare un codice di guerra a civili, come già avvenuto durante il decennio francese. In effetti, il nucleo della Legge Pica non risiede nei suoi pochi articoli, ma nelle norme procedurali che essa richiamava. Grazie a queste norme, i briganti diventavano individui riconosciuti dallo Stato e soggetti al suo diritto, cosicché, paradossalmente, la legislazione d’eccezione contribuì all’unificazione nazionale poiché trasformò i briganti da nemici a criminali sottoposti alla giustizia di un’Italia unita
2025
979-12-235-0235-8
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