Il diffondersi della Pandemia ha causato a molte persone il protrarsi di condizioni economiche precarie, insorte dopo la stipulazione di contratti di locazione ad uso abitativo, dipendenti da disoccupazione, malattia e comprovate condizioni di difficoltà. Tali situazioni hanno sovente determinato il mancato pagamento, da parte del conduttore, dei canoni di locazione alle scadenze contrattuali ovvero il mancato rilascio dell’immobile, al momento della scadenza del termine di locazione. Lo Stato italiano ha affrontato la questione di forte impatto sociale con una legislazione d’emergenza che ha statuito il blocco delle procedure di sfratto, avviate per le motivazioni suddette, e, in seguito, la proroga della loro esecutività. Tale normativa ha sollevato il problema, affrontato anche dalla Corte Costituzionale, del ragionevole bilanciamento dei contrapposti interessi dei conduttori, da un lato, e dei proprietari di immobili, dall’altro. Si ritiene che esso sarebbe realizzabile, attraverso l’adozione di forme di compensazione fiscale, di misure agevolative relative alla sottoscrizione dei canoni ovvero per mezzo di accordi di rinegoziazione dei canoni locatizi, stilati dai proprietari e dai conduttori – materia sulla quale si sono espresse sia le Corti di merito, sia la Corte di Cassazione. L’esigenza di contemperamento delle opposte esigenze si pone, in particolar modo, qualora si intenda considerare i soggetti che abbiano contratto il Covid 19, con effetti lunghi sulla salute, e/o coloro che, a causa del diffondersi dell’epidemia, abbiano perso il lavoro come rientranti nell’ambito delle “categorie protette”, per le quali il legislatore italiano prevede una disciplina speciale. Eppure occorre che l’interprete contempli, pur sempre, i bisogni del proprietario che potrebbe essere bisognoso al pari del conduttore, vagliando caso per caso le situazioni soggettive, facenti capo alle parti contendenti. Come evidenziato da attenta dottrina, se, per un verso, bisogna garantire, nella nostra società, il diritto all’abitazione, per altro verso, è compito dei giudici proteggere il diritto di proprietà costituzionalmente garantito. In via conclusiva, si precisi che sarebbe di sicuro interesse, ai fini di ricerca, una comparazione con le misure adottate, sulla materia oggetto di interesse, in altri ordinamenti giuridici, quali, in particolare, quello spagnolo.
Il blocco degli sfratti delle locazioni ad uso abitativo e la tutela delle “categorie protette”, ai tempi del Coronavirus
giovanna d'alfonso
2021
Abstract
Il diffondersi della Pandemia ha causato a molte persone il protrarsi di condizioni economiche precarie, insorte dopo la stipulazione di contratti di locazione ad uso abitativo, dipendenti da disoccupazione, malattia e comprovate condizioni di difficoltà. Tali situazioni hanno sovente determinato il mancato pagamento, da parte del conduttore, dei canoni di locazione alle scadenze contrattuali ovvero il mancato rilascio dell’immobile, al momento della scadenza del termine di locazione. Lo Stato italiano ha affrontato la questione di forte impatto sociale con una legislazione d’emergenza che ha statuito il blocco delle procedure di sfratto, avviate per le motivazioni suddette, e, in seguito, la proroga della loro esecutività. Tale normativa ha sollevato il problema, affrontato anche dalla Corte Costituzionale, del ragionevole bilanciamento dei contrapposti interessi dei conduttori, da un lato, e dei proprietari di immobili, dall’altro. Si ritiene che esso sarebbe realizzabile, attraverso l’adozione di forme di compensazione fiscale, di misure agevolative relative alla sottoscrizione dei canoni ovvero per mezzo di accordi di rinegoziazione dei canoni locatizi, stilati dai proprietari e dai conduttori – materia sulla quale si sono espresse sia le Corti di merito, sia la Corte di Cassazione. L’esigenza di contemperamento delle opposte esigenze si pone, in particolar modo, qualora si intenda considerare i soggetti che abbiano contratto il Covid 19, con effetti lunghi sulla salute, e/o coloro che, a causa del diffondersi dell’epidemia, abbiano perso il lavoro come rientranti nell’ambito delle “categorie protette”, per le quali il legislatore italiano prevede una disciplina speciale. Eppure occorre che l’interprete contempli, pur sempre, i bisogni del proprietario che potrebbe essere bisognoso al pari del conduttore, vagliando caso per caso le situazioni soggettive, facenti capo alle parti contendenti. Come evidenziato da attenta dottrina, se, per un verso, bisogna garantire, nella nostra società, il diritto all’abitazione, per altro verso, è compito dei giudici proteggere il diritto di proprietà costituzionalmente garantito. In via conclusiva, si precisi che sarebbe di sicuro interesse, ai fini di ricerca, una comparazione con le misure adottate, sulla materia oggetto di interesse, in altri ordinamenti giuridici, quali, in particolare, quello spagnolo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.