L'inerenza si risolve in un processo logico di riconduzione dell'evento storicamente avverato nel modello del fatto giuridicamente rilevante, che è dato desumere in via interpretativa, occorrendo escludere qualsivoglia rilievo giuridico a tutti gli elementi circostanziali che fuoriescono da tale schema morfologico. L’estraneità, rispetto alla fattispecie astrattamente delineata dal legislatore, disvela l’assenza di rilievo giuridico di una determinata circostanza, sicché questa, quantomeno con riferimento alla disciplina tributaria, deve ritenersi inidonea ad ingenerare effetti giuridici da parte dell’ordinamento e dunque non potrà sortire alcuna conseguenza in punto di misurazione dell’imposta dovuta. Così inteso, il principio di inerenza si disvela in tutta la sua estensione costituendo un principio in grado di informare di sé non solo la complessiva materia tributaria, bensì l’intero ordinamento giuridico. L’analisi della disciplina positiva regolante la definizione e la quantificazione del reddito d’impresa consente di individuare il fatto giuridicamente rilevante, in grado di giustificare la compresenza nel computo del risultato fiscalmente significativo di elementi a prima vista eterogenei tra loro (ricavi, costi, plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, gratuità ecc.), nella gestione del complesso degli elementi patrimoniali ascrivibili all’attività imprenditoriale protesa ad accrescere il valore di ciascun singolo bene ad essa relativo. La partecipazione di componenti positivi e negativi alla determinazione del reddito d’impresa viene dunque a dipendere dall’esito di un sindacato di inerenza da condursi sugli elementi circostanziali del fatto storicamente avvenuto, del quale i componenti medesimi esprimono la rappresentazione in termini contabili. Tali eventi, se e nella misura in cui concernano il coinvolgimento, la fuoriuscita o comunque circostanze attinenti le vicende di un bene qualificato come relativo alla specifica impresa potranno, anzi dovranno, concorrere, sia pure secondo differenziati moduli in ragione della destinazione a questa impressa all’interno dell’organizzazione dell’impresa, alla determinazione del reddito fiscalmente significativo.

IL PRINCIPIO DI INERENZA NEL REDDITO D'IMPRESA - Dalla teoria generale al diritto positivo

Ottavio Nocerino
2020

Abstract

L'inerenza si risolve in un processo logico di riconduzione dell'evento storicamente avverato nel modello del fatto giuridicamente rilevante, che è dato desumere in via interpretativa, occorrendo escludere qualsivoglia rilievo giuridico a tutti gli elementi circostanziali che fuoriescono da tale schema morfologico. L’estraneità, rispetto alla fattispecie astrattamente delineata dal legislatore, disvela l’assenza di rilievo giuridico di una determinata circostanza, sicché questa, quantomeno con riferimento alla disciplina tributaria, deve ritenersi inidonea ad ingenerare effetti giuridici da parte dell’ordinamento e dunque non potrà sortire alcuna conseguenza in punto di misurazione dell’imposta dovuta. Così inteso, il principio di inerenza si disvela in tutta la sua estensione costituendo un principio in grado di informare di sé non solo la complessiva materia tributaria, bensì l’intero ordinamento giuridico. L’analisi della disciplina positiva regolante la definizione e la quantificazione del reddito d’impresa consente di individuare il fatto giuridicamente rilevante, in grado di giustificare la compresenza nel computo del risultato fiscalmente significativo di elementi a prima vista eterogenei tra loro (ricavi, costi, plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, gratuità ecc.), nella gestione del complesso degli elementi patrimoniali ascrivibili all’attività imprenditoriale protesa ad accrescere il valore di ciascun singolo bene ad essa relativo. La partecipazione di componenti positivi e negativi alla determinazione del reddito d’impresa viene dunque a dipendere dall’esito di un sindacato di inerenza da condursi sugli elementi circostanziali del fatto storicamente avvenuto, del quale i componenti medesimi esprimono la rappresentazione in termini contabili. Tali eventi, se e nella misura in cui concernano il coinvolgimento, la fuoriuscita o comunque circostanze attinenti le vicende di un bene qualificato come relativo alla specifica impresa potranno, anzi dovranno, concorrere, sia pure secondo differenziati moduli in ragione della destinazione a questa impressa all’interno dell’organizzazione dell’impresa, alla determinazione del reddito fiscalmente significativo.
2020
9788813372873
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11591/428167
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