Ius naturae, ius gentium e regole del commercio, come fonti di produzione del diritto esercitarono una profonda influenza nella formazione degli ordinamenti giuridici antichi. Da elementi “esterni” riuscirono a convivere e integrarsi con i sistemi delle singole poleis o civitates. Epifenomeni in tal senso furono per il mondo greco le corti anfizioniche e la lex Rhodia sul commercio internazionale marittimo. Per il mondo romano emergono, fra tanto altro, i collegi dei recuperatores e i rapporti obbligatori nascenti da consenso (per non dire del mutuo o del prestito di consumo), tutte fattispecie giuridiche originatesi dalla pratica commerciale e da matrici provenienti dall’oriente ellenizzato. L’indole predatoria insita nelle politiche mercantilistiche e nelle pratiche commerciali finalizzate al solo guadagno (chrēmatistikē technē) fu temperata da correnti filosofiche come il pitagorismo e lo stoicismo ellenistico che, esercitando una profonda influenza anche sul pensiero giuridico romano, riuscirono a mantenere lo sviluppo di questa esperienza - a cui molto devono i sistemi giuridici moderni - a un livello accettabile di tollerabilità.

Il sistema "esterno" del diritto romano. Ius naturae ius gentium e diritto commerciale nel pensiero giuridico antico

Sacchi Osvaldo
2017

Abstract

Ius naturae, ius gentium e regole del commercio, come fonti di produzione del diritto esercitarono una profonda influenza nella formazione degli ordinamenti giuridici antichi. Da elementi “esterni” riuscirono a convivere e integrarsi con i sistemi delle singole poleis o civitates. Epifenomeni in tal senso furono per il mondo greco le corti anfizioniche e la lex Rhodia sul commercio internazionale marittimo. Per il mondo romano emergono, fra tanto altro, i collegi dei recuperatores e i rapporti obbligatori nascenti da consenso (per non dire del mutuo o del prestito di consumo), tutte fattispecie giuridiche originatesi dalla pratica commerciale e da matrici provenienti dall’oriente ellenizzato. L’indole predatoria insita nelle politiche mercantilistiche e nelle pratiche commerciali finalizzate al solo guadagno (chrēmatistikē technē) fu temperata da correnti filosofiche come il pitagorismo e lo stoicismo ellenistico che, esercitando una profonda influenza anche sul pensiero giuridico romano, riuscirono a mantenere lo sviluppo di questa esperienza - a cui molto devono i sistemi giuridici moderni - a un livello accettabile di tollerabilità.
2017
978-88-495-3561-7
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