Alla luce del dilagante fenomeno scolastico e sociale del bullismo, il 18 giugno 2017 è entrata in vigore in Italia la Legge 29 maggio 2017, n. 71 che prevede azioni di carattere preventivo e formativo volte a tutelare i minori nella società digitale. Lo status costituzionale del minore è, infatti, disegnato nella prospettiva della protezione che l’ordinamento giuridico deve accordare anche al di fuori dell’ambito familiare, ovunque il suo sviluppo psico-fisico possa essere compromesso. La legge italiana sul cyberbullismo, definito il bullismo e il cyberbullismo, attribuisce ai gestori e alle piattaforme del sito internet, che inseriscano i contenuti dei siti web (social network e gestori di messaggistica istantanea), la responsabilità di rimuovere i medesimi qualora i minori ne siano danneggiati. Da tali soggetti e, dunque, dagli obblighi di rimozione del contenuto lesivo, sono esclusi gli access provider (cioè i provider che forniscono connessione ad Internet, come Vodafone o Telecom Italia), nonché i cache provider, cioè i provider che memorizzino temporaneamente siti web, e i motori di ricerca (si pensi a Google). In tale quadro, ci si propone di analizzare, in primo luogo, i mezzi civilistici di protezione del minore (quali la possibilità per l’ultraquattordicenne, nonchè per il genitore, di rivolgere istanza al gestore del sito Internet del social media, del servizio di messaggistica istantanea, nonchè al Garante della privacy, per ottenere provvedimenti inibitori e prescrittivi a sua tutela (oscuramento, rimozione o blocco dei dati personali diffusi in rete), previa conservazione dei dati originali; in secondo luogo la loro piena efficacia ai fini della salvaguardia della personalità e dei diritti del minore quale persona che trova fondamento negli artt. 2 e 31 della Costituzione e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia (New York, 20 novembre 1989). Infine, si indagherà sul se si escluda una responsabilità delle tipologie di provider richiamate per i contenuti memorizzati, in coerenza con il principio di non responsabilità affermato dagli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, attuativo della direttiva 2000/31/CE relativa agli aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico.

Tutela della dignità del minore e responsabilità dei gestori del sito internet nella nuova legge sul cyberbullismo.

Alessia Mignozzi
2017

Abstract

Alla luce del dilagante fenomeno scolastico e sociale del bullismo, il 18 giugno 2017 è entrata in vigore in Italia la Legge 29 maggio 2017, n. 71 che prevede azioni di carattere preventivo e formativo volte a tutelare i minori nella società digitale. Lo status costituzionale del minore è, infatti, disegnato nella prospettiva della protezione che l’ordinamento giuridico deve accordare anche al di fuori dell’ambito familiare, ovunque il suo sviluppo psico-fisico possa essere compromesso. La legge italiana sul cyberbullismo, definito il bullismo e il cyberbullismo, attribuisce ai gestori e alle piattaforme del sito internet, che inseriscano i contenuti dei siti web (social network e gestori di messaggistica istantanea), la responsabilità di rimuovere i medesimi qualora i minori ne siano danneggiati. Da tali soggetti e, dunque, dagli obblighi di rimozione del contenuto lesivo, sono esclusi gli access provider (cioè i provider che forniscono connessione ad Internet, come Vodafone o Telecom Italia), nonché i cache provider, cioè i provider che memorizzino temporaneamente siti web, e i motori di ricerca (si pensi a Google). In tale quadro, ci si propone di analizzare, in primo luogo, i mezzi civilistici di protezione del minore (quali la possibilità per l’ultraquattordicenne, nonchè per il genitore, di rivolgere istanza al gestore del sito Internet del social media, del servizio di messaggistica istantanea, nonchè al Garante della privacy, per ottenere provvedimenti inibitori e prescrittivi a sua tutela (oscuramento, rimozione o blocco dei dati personali diffusi in rete), previa conservazione dei dati originali; in secondo luogo la loro piena efficacia ai fini della salvaguardia della personalità e dei diritti del minore quale persona che trova fondamento negli artt. 2 e 31 della Costituzione e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia (New York, 20 novembre 1989). Infine, si indagherà sul se si escluda una responsabilità delle tipologie di provider richiamate per i contenuti memorizzati, in coerenza con il principio di non responsabilità affermato dagli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, attuativo della direttiva 2000/31/CE relativa agli aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico.
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