L'obiettivo del lavoro consiste nel valutare le implicazioni del principio di collaborazione procedimentale inteso quale derivazione del principio solidaristico-personalistico (art. 2 e 3 Cost.) calato nella concreta dinamica dei rapporti tra amministrazione e cittadino. A tal fine il rapporto procedimentale, sia pure con connotazioni diverse legate alla diversa natura dei dialoganti, viene ricostruito quale rapporto collaborativo finalizzato al confezionamento del provvedimento - o dell’accordo - che ne costituisce l’esito. A seguito di un’attenta analisi delle connessioni tra la materia trattata e le nozioni che ne costituiscono il sostrato di riferimento, sia in ambito civilistico (si pensi ai principi di buona fede e di correttezza) che amministrativistico (si pensi ai concetti di amministrazione ‘di servizio’ e ‘di risultato’), viene proposto un nuovo modello di responsabilità risarcitoria e reintegratoria (responsabilità da mancata collaborazione procedimentale); modello che, in ragione della specialità della posizione della Pubblica Amministrazione e della varietà dei rimedi offerti dall’ordinamento per contrastare le condotte non cooperative di questa, si contrappone all’archetipo dell’illecito aquiliano. Vengono altresì esaminati criticamente gli stati vizianti del provvedimento emanato all’esito di un procedimento svoltosi in contrasto con il principio predetto, cercando di discernere i casi nei quali la condotta non collaborative rifluisce in invalidità dell’atto, separandoli da quelli in cui tale effetto non si produce.
Il principio di collaborazione procedimentale. Solidarietà e correttezza nella dinamica del potere amministrativo
TARULLO, Stefano
2008
Abstract
L'obiettivo del lavoro consiste nel valutare le implicazioni del principio di collaborazione procedimentale inteso quale derivazione del principio solidaristico-personalistico (art. 2 e 3 Cost.) calato nella concreta dinamica dei rapporti tra amministrazione e cittadino. A tal fine il rapporto procedimentale, sia pure con connotazioni diverse legate alla diversa natura dei dialoganti, viene ricostruito quale rapporto collaborativo finalizzato al confezionamento del provvedimento - o dell’accordo - che ne costituisce l’esito. A seguito di un’attenta analisi delle connessioni tra la materia trattata e le nozioni che ne costituiscono il sostrato di riferimento, sia in ambito civilistico (si pensi ai principi di buona fede e di correttezza) che amministrativistico (si pensi ai concetti di amministrazione ‘di servizio’ e ‘di risultato’), viene proposto un nuovo modello di responsabilità risarcitoria e reintegratoria (responsabilità da mancata collaborazione procedimentale); modello che, in ragione della specialità della posizione della Pubblica Amministrazione e della varietà dei rimedi offerti dall’ordinamento per contrastare le condotte non cooperative di questa, si contrappone all’archetipo dell’illecito aquiliano. Vengono altresì esaminati criticamente gli stati vizianti del provvedimento emanato all’esito di un procedimento svoltosi in contrasto con il principio predetto, cercando di discernere i casi nei quali la condotta non collaborative rifluisce in invalidità dell’atto, separandoli da quelli in cui tale effetto non si produce.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.