La possibilità di applicare analogicamente l’art. 686 c.c. all’institutio ex re certa deve procedere da una valutazione di compatibilità della previsione con i due profili che contraddistinguono l’istituzione in beni determinati. Se è indubbio che l’alienazione a terzi del bene sia idonea a far presumere la revoca della nomina di erede, non ugualmente può dirsi nell’ipotesi in cui il beneficiario dell’atto inter vivos sia il medesimo soggetto individuato nella scheda testamentaria: l’identità soggettiva ed oggettiva tra attribuzione inter vivos e mortis causa contraddice la ratio stessa che fonda la presunzione di revoca di cui all’art. 686 c.c.

Institutio ex certa re e revocabilità ex art. 686 c.c.

carla pernice
2019

Abstract

La possibilità di applicare analogicamente l’art. 686 c.c. all’institutio ex re certa deve procedere da una valutazione di compatibilità della previsione con i due profili che contraddistinguono l’istituzione in beni determinati. Se è indubbio che l’alienazione a terzi del bene sia idonea a far presumere la revoca della nomina di erede, non ugualmente può dirsi nell’ipotesi in cui il beneficiario dell’atto inter vivos sia il medesimo soggetto individuato nella scheda testamentaria: l’identità soggettiva ed oggettiva tra attribuzione inter vivos e mortis causa contraddice la ratio stessa che fonda la presunzione di revoca di cui all’art. 686 c.c.
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