L'esame del legato di generi alimentari è nella giurisprudenza romana oggetto di grande attenzione sia sotto l'aspetto definitorio, sia sotto quello più specificamente normativo. Inizialmente infatti essa è intenta a chiarire, in una modalità assai puntuale, quali beni ne fossero oggetto. Successivamente la gurisprudenza romana dibatte della natura di questo legato, costruito come legato per damnationem con funzione sanzionatoria. L'autrice nel presente lavoro si sofferma sul lungo frammento tratto da Ulpiano ad Sabinum ed inserito in D.33.9.3. che presenta molti piani di significato idonei a tracciare delle linee guida del dibattere della giurisprudenza romana in merito al legato di penus.

Osservazioni su D. 33.9.3 (Ulp. 22 ad Sab.)

RUSSO, Adelaide
2007

Abstract

L'esame del legato di generi alimentari è nella giurisprudenza romana oggetto di grande attenzione sia sotto l'aspetto definitorio, sia sotto quello più specificamente normativo. Inizialmente infatti essa è intenta a chiarire, in una modalità assai puntuale, quali beni ne fossero oggetto. Successivamente la gurisprudenza romana dibatte della natura di questo legato, costruito come legato per damnationem con funzione sanzionatoria. L'autrice nel presente lavoro si sofferma sul lungo frammento tratto da Ulpiano ad Sabinum ed inserito in D.33.9.3. che presenta molti piani di significato idonei a tracciare delle linee guida del dibattere della giurisprudenza romana in merito al legato di penus.
2007
Russo, Adelaide
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11591/217420
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