L'idea di fondo che ha ispirato il lavoro è stata di far emergere, la traiettoria compiuta ultimamente dalla finanza regionale, procedendo attraverso un’indagine che ha riguardato sia i contenuti, in particolare riguardo alle relazioni finanziarie con lo Stato, sia gli aspetti formali, ossia con riferimento alle fonti giuridiche sulle cui basi essa si fonda. In tal senso, è apparso utile un tentativo di chiarezza provando, in primo luogo, a fissare taluni punti fermi nella ricostruzione delle recenti vicende evolutivo-istituzionali di carattere finanziario che hanno interessato il nostro ordinamento regionale, fondate sull’analisi delle fattispecie in cui si è strutturato e sviluppato, per poi vagliarne le cause che hanno condotto alle sue (continue) riforme, gli apporti dottrinali e le relative proposte di riordino, le linee del nuovo assetto. La riflessione è stata eseguita attraverso un filo conduttore che, partendo dall’indirizzo della finanza pubblica a livello centrale, si è esteso all’analisi delle problematiche poste dalla legislazione, snodandosi sino alle implicazioni derivanti dal coordinamento dei diversi livelli di governo: tutti aspetti che si collocano sullo sfondo del rapporto tra sistema politico e decisioni finanziarie, con l’opinione sottesa che un restyling potrà essere efficace solo se connesso al rispetto degli obiettivi di risanamento complessivo "interno" ed "esterno" nel quadro dei (ristretti) margini attribuiti all’autonomia tributaria regionale. Il riconoscimento di quest’ultima alle realtà sub-statali in generale ha aperto, infatti, scenari complessi che sono stati, al momento, solo superficialmente risolti in quanto, nel concreto, appaiono insoluti o, quantomeno, di difficile applicazione. In particolare, l’esigenza di individuare validi congegni per un coordinamento idoneo ad assicurare il rispetto complessivo dei vincoli di bilancio nei confronti di tutta la P.A., sebbene recentissimamente prevista, non è stata ancora soddisfatta, così come non è stato preso in reale considerazione e solo "annunciato" il contributo che, più in generale, gli enti equiordinati potrebbero apportare nel perseguimento degli obiettivi di stabilità e sostenibilità della finanza pubblica. Ancora, nella prospettiva di attuare forme efficaci per la governance del sistema federale, si annota l’assenza di strumenti in grado di evitare l'accentuazione di conflitti che alcune nozioni hanno posto non contribuendo a modificare, in modo sostanziale, la situazione sottostante. La rinnovata organizzazione istituzionale accentua, così, nuove esigenze di chiarezza ove il duro confronto in corso tra Governo ed autonomie territoriali rispetto ai decreti attuativi della riforma del 2001 dimostra che è questo, ancor prima della rivisitazione dei rispettivi tributi, il reale ostacolo da superare. Le controindicazioni di un tale atteggiamento negativo sono state messe in evidenza dalla Corte dei conti nell'ultimo Rapporto sul Coordinamento della finanza pubblica in cui ha segnalato, tra l'altro, quale condizione necessaria per una "buona gestione finanziaria" il bilanciamento dei poteri contrapposti. Occorre, in sostanza, un giusto compromesso tra l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle Regioni e la pervasività del Legislatore statale in materia fiscale idonea a determinare, in carenza, la lesione delle attribuzioni costituzionali riconosciute alle prime. Tanto è stato avvalorato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 22/2012 sulla vexata quaestio dei limiti nel senso predetto, tutelata e garantita dall’art.119 Cost., evidenziando quanto risulti difficile all'Esecutivo ed al Parlamento retrocedere, anche a fronte di espressi ed inequivocabili caveat, adeguando i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento nel rispetto dei principi fondamentali posti dall'art. 5 Cost. In definitiva, la lettura svolta sui temi sottoposti ad indagine ha segnalato che la credibilità e la visibilità dell'ordinamento regionale in materia fiscale si gioca sul terreno della ricomposizione di una linea comune e coerente volta a riportare al centro il ruolo fondamentale che, più in generale, le finanze pubbliche devono assumere nei periodi di crisi, trasformazione ed evoluzione delle organizzazioni politico-sociali.

Gli effetti sull'assetto delle regioni di diritto comune della nuova governanza finanziaria: spunti di rilessione

LETIZIA, Laura
2012

Abstract

L'idea di fondo che ha ispirato il lavoro è stata di far emergere, la traiettoria compiuta ultimamente dalla finanza regionale, procedendo attraverso un’indagine che ha riguardato sia i contenuti, in particolare riguardo alle relazioni finanziarie con lo Stato, sia gli aspetti formali, ossia con riferimento alle fonti giuridiche sulle cui basi essa si fonda. In tal senso, è apparso utile un tentativo di chiarezza provando, in primo luogo, a fissare taluni punti fermi nella ricostruzione delle recenti vicende evolutivo-istituzionali di carattere finanziario che hanno interessato il nostro ordinamento regionale, fondate sull’analisi delle fattispecie in cui si è strutturato e sviluppato, per poi vagliarne le cause che hanno condotto alle sue (continue) riforme, gli apporti dottrinali e le relative proposte di riordino, le linee del nuovo assetto. La riflessione è stata eseguita attraverso un filo conduttore che, partendo dall’indirizzo della finanza pubblica a livello centrale, si è esteso all’analisi delle problematiche poste dalla legislazione, snodandosi sino alle implicazioni derivanti dal coordinamento dei diversi livelli di governo: tutti aspetti che si collocano sullo sfondo del rapporto tra sistema politico e decisioni finanziarie, con l’opinione sottesa che un restyling potrà essere efficace solo se connesso al rispetto degli obiettivi di risanamento complessivo "interno" ed "esterno" nel quadro dei (ristretti) margini attribuiti all’autonomia tributaria regionale. Il riconoscimento di quest’ultima alle realtà sub-statali in generale ha aperto, infatti, scenari complessi che sono stati, al momento, solo superficialmente risolti in quanto, nel concreto, appaiono insoluti o, quantomeno, di difficile applicazione. In particolare, l’esigenza di individuare validi congegni per un coordinamento idoneo ad assicurare il rispetto complessivo dei vincoli di bilancio nei confronti di tutta la P.A., sebbene recentissimamente prevista, non è stata ancora soddisfatta, così come non è stato preso in reale considerazione e solo "annunciato" il contributo che, più in generale, gli enti equiordinati potrebbero apportare nel perseguimento degli obiettivi di stabilità e sostenibilità della finanza pubblica. Ancora, nella prospettiva di attuare forme efficaci per la governance del sistema federale, si annota l’assenza di strumenti in grado di evitare l'accentuazione di conflitti che alcune nozioni hanno posto non contribuendo a modificare, in modo sostanziale, la situazione sottostante. La rinnovata organizzazione istituzionale accentua, così, nuove esigenze di chiarezza ove il duro confronto in corso tra Governo ed autonomie territoriali rispetto ai decreti attuativi della riforma del 2001 dimostra che è questo, ancor prima della rivisitazione dei rispettivi tributi, il reale ostacolo da superare. Le controindicazioni di un tale atteggiamento negativo sono state messe in evidenza dalla Corte dei conti nell'ultimo Rapporto sul Coordinamento della finanza pubblica in cui ha segnalato, tra l'altro, quale condizione necessaria per una "buona gestione finanziaria" il bilanciamento dei poteri contrapposti. Occorre, in sostanza, un giusto compromesso tra l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle Regioni e la pervasività del Legislatore statale in materia fiscale idonea a determinare, in carenza, la lesione delle attribuzioni costituzionali riconosciute alle prime. Tanto è stato avvalorato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 22/2012 sulla vexata quaestio dei limiti nel senso predetto, tutelata e garantita dall’art.119 Cost., evidenziando quanto risulti difficile all'Esecutivo ed al Parlamento retrocedere, anche a fronte di espressi ed inequivocabili caveat, adeguando i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento nel rispetto dei principi fondamentali posti dall'art. 5 Cost. In definitiva, la lettura svolta sui temi sottoposti ad indagine ha segnalato che la credibilità e la visibilità dell'ordinamento regionale in materia fiscale si gioca sul terreno della ricomposizione di una linea comune e coerente volta a riportare al centro il ruolo fondamentale che, più in generale, le finanze pubbliche devono assumere nei periodi di crisi, trasformazione ed evoluzione delle organizzazioni politico-sociali.
2012
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11591/163201
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