Dagli anni ’80 si susseguono in ambito comunitario direttive che disciplinano l’obbligo di redazione e pubblicazione di prospetti informativi, per l’ammissione alla quotazione ufficiale in una borsa valori e per l’offerta pubblica di valori mobiliari. In Italia, la disciplina legislativa e regolamentare, in armonia con quella comunitaria, tutela il buon funzionamento e l’efficienza dei mercati finanziari e l’interesse dell’investitore specificamente alla bontà delle notizie contenute nel prospetto informativo. La disciplina di settore non delinea le differenti fattispecie di responsabilità. In Italia ‘resta aperta’ la questione della natura della responsabilità civile per i danni subiti dall’investitore, nel caso in cui i soggetti coinvolti nell’operazione finanziaria non abbiano adempiuto esattamente agli obblighi di legge. In sede giurisprudenziale e dottrinale si è proceduto alla classificazione delle singole fattispecie di responsabilità, attraverso il ricorso alla clausole generali della buona fede e dell’ingiustizia del danno. In Germania, primo Stato in Europa a disciplinare la responsabilità da prospetto informativo (Prospekthaftung), la responsabilità civile da prospetto informativo rinviene una collocazione per talune forme speciali di investimenti nella legislazione speciale; mentre per le ipotesi non specificamente disciplinate, attraverso i principi di diritto civile generale, prevalentemente nell’istituto della culpa in contrahendo. In tal senso si parla di Zweispurigkeit, bipolarità della Prospekthaftung di diritto civile speciale e di diritto civile generica. L’evoluzione dell’esperienza tedesca è di particolare interesse, ai fini dello studio delle questioni attinenti alla disciplina del prospetto informativo nel nostro ordinamento.

Responsabilità da prospetto informativo. Confronto tra evoluzione legislativa, elaborazione giurisprudenziale e dottrinale nel sistema italiano e tedesco

D'ALFONSO, Giovanna
2002

Abstract

Dagli anni ’80 si susseguono in ambito comunitario direttive che disciplinano l’obbligo di redazione e pubblicazione di prospetti informativi, per l’ammissione alla quotazione ufficiale in una borsa valori e per l’offerta pubblica di valori mobiliari. In Italia, la disciplina legislativa e regolamentare, in armonia con quella comunitaria, tutela il buon funzionamento e l’efficienza dei mercati finanziari e l’interesse dell’investitore specificamente alla bontà delle notizie contenute nel prospetto informativo. La disciplina di settore non delinea le differenti fattispecie di responsabilità. In Italia ‘resta aperta’ la questione della natura della responsabilità civile per i danni subiti dall’investitore, nel caso in cui i soggetti coinvolti nell’operazione finanziaria non abbiano adempiuto esattamente agli obblighi di legge. In sede giurisprudenziale e dottrinale si è proceduto alla classificazione delle singole fattispecie di responsabilità, attraverso il ricorso alla clausole generali della buona fede e dell’ingiustizia del danno. In Germania, primo Stato in Europa a disciplinare la responsabilità da prospetto informativo (Prospekthaftung), la responsabilità civile da prospetto informativo rinviene una collocazione per talune forme speciali di investimenti nella legislazione speciale; mentre per le ipotesi non specificamente disciplinate, attraverso i principi di diritto civile generale, prevalentemente nell’istituto della culpa in contrahendo. In tal senso si parla di Zweispurigkeit, bipolarità della Prospekthaftung di diritto civile speciale e di diritto civile generica. L’evoluzione dell’esperienza tedesca è di particolare interesse, ai fini dello studio delle questioni attinenti alla disciplina del prospetto informativo nel nostro ordinamento.
2002
88-495-0333-4
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