Superata la concezione pubblicistica della famiglia, l'autonomia negoziale dei coniugi è un tema affascinante per lo studioso del diritto privato, in considerazione delle sue potenzialità. L'interpretazione dei principi di diritto di famiglia nel senso della libertà dei coniugi e la lettura che avvicina la disciplina familiare a quella dei contratti cd. «patrimoniali» sono coerenti con le regole accolte dalla Costituzione italiana ed europea e ben si attagliano allo spirito della riforma del diritto di famiglia. In questo quadro si pone la discussione relativa agli accordi prematrimoniali. La giurisprudenza e la dottrina si sono concentrate fino ad ora sugli accordi preventivi di divorzio ed in particolare su quelli stipulati in occasione della separazione, negando ad essi validità per varie ragioni. Muovendosi lungo il percorso segnato dalle molteplici pronunce della Cassazione e ricostruendo il pensiero di insigni giuristi, sembrerebbe possibile, in astratto, estendere agli accordi prematrimoniali tutti gli argomenti della concezione restrittiva. In concreto, è preferibile giungere ad un risultato diverso, confutando l'opposta opinione e respingendo ogni concezione aprioristica che configuri l'assetto normativo degli effetti del divorzio come disciplina imperativa e, dunque, come ipotesi di nullità virtuale qualsiasi patto che ad essa deroghi. La verifica del contenuto effettivo dell'accordo e l'uso degli strumenti contrattuali (ed anche di quelli previsti a tutela del consumatore) valgono a proteggere la parte cd. debole, nel caso in cui l'accordo mortifichi la sua posizione.

Gli accordi prematrimoniali

RUGGIERO, Domenico Giovanni
2005

Abstract

Superata la concezione pubblicistica della famiglia, l'autonomia negoziale dei coniugi è un tema affascinante per lo studioso del diritto privato, in considerazione delle sue potenzialità. L'interpretazione dei principi di diritto di famiglia nel senso della libertà dei coniugi e la lettura che avvicina la disciplina familiare a quella dei contratti cd. «patrimoniali» sono coerenti con le regole accolte dalla Costituzione italiana ed europea e ben si attagliano allo spirito della riforma del diritto di famiglia. In questo quadro si pone la discussione relativa agli accordi prematrimoniali. La giurisprudenza e la dottrina si sono concentrate fino ad ora sugli accordi preventivi di divorzio ed in particolare su quelli stipulati in occasione della separazione, negando ad essi validità per varie ragioni. Muovendosi lungo il percorso segnato dalle molteplici pronunce della Cassazione e ricostruendo il pensiero di insigni giuristi, sembrerebbe possibile, in astratto, estendere agli accordi prematrimoniali tutti gli argomenti della concezione restrittiva. In concreto, è preferibile giungere ad un risultato diverso, confutando l'opposta opinione e respingendo ogni concezione aprioristica che configuri l'assetto normativo degli effetti del divorzio come disciplina imperativa e, dunque, come ipotesi di nullità virtuale qualsiasi patto che ad essa deroghi. La verifica del contenuto effettivo dell'accordo e l'uso degli strumenti contrattuali (ed anche di quelli previsti a tutela del consumatore) valgono a proteggere la parte cd. debole, nel caso in cui l'accordo mortifichi la sua posizione.
2005
88-495-1018-7
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